IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Visto  il  comma  15  dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre
1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per
la  riscossione  unificata  dei  contributi  in  agricoltura,  previa
proposta  delle  commissioni  provinciali  della manodopera agricola,
formulata  tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio,
dei   modi   correnti  di  coltivazione  dei  terreni  nonche'  delle
consuetudini  locali,  determina  per ciascuna provincia, con proprio
decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e
per ciascun capo di bestiame;
  Visto  l'art  9-quinquies,  commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della
legge  28 novembre  1996,  n. 608, concernente l'accertamento ai fini
previdenziali  e  contributivi  delle giornate di lavoro prestate dai
lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
  Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1971 con il quale e' stata
approvata  la  deliberazione  del  6 dicembre  1970 della commissione
provinciale per la manodopera agricola di Reggio Emilia;
  Vista   la  deliberazione  del  10 giugno  1996  della  commissione
provinciale  per  la  monodopera  agricola  di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella
legge  11 marzo  1970,  n.  83,  con  la  quale  si e' proceduto alla
revisione  dei  valori  medi per ettaro coltura e per ciascun capo di
bestiame,   precedentemente   approvati   per   il  predetto  decreto
ministeriale;
  Visto  il parere della commissione centrale del 13 ottobre 1999, di
cui  all'articolo 9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n.
608;
                              Decreta:
  I  valori  medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per
ciascun  capo  di  bestiame  nella  provincia  di Reggio Emilia, sono
determinati  nelle  misure  indicate nell'allegata tabella secondo le
proposte  contenute  nella  deliberazione datata 10 giugno 1997 della
commissione  provinciale  per la manodopera agricola di Reggio Emilia
con  le  relative  modifiche apportate dalla commissione centrale, ai
sensi  dell'art. 9-quinquies, comma 15, della legge 28 novembre 1996,
n. 608.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 dicembre 1999
                                         Il direttore generale: Daddi