Avvertenza: Il testo coordinanto qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. A decorrere dalla nomina dei rispettivi direttori generali, da effettuare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono costituite in Roma l'Azienda Policlinico Umberto I e l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1999, e dal protocollo d'intesa stipulato tra la regione Lazio e l'Universita' La Sapienza di Roma in data 3 agosto 1999. Le aziende, con autonoma personalita' giuridica di diritto pubblico, insistono sulle omonime strutture ospedaliere. Dalla data di nomina del direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I cessa l'omonima azienda universitaria. 2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, e comunque non oltre il 1o aprile 2000, l'ordinamento dell'Azienda Policlinico Umberto I e' definito in conformita' al richiamato protocollo d'intesa di cui al comma 1 e ad intese applicative tra le parti, sentite le organizzazioni sindacali in materia di utilizzo del personale; l'ordinamento dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma e' definito in conformita' alle disposizioni dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 3. Il direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I e' nominato dal rettore dell'Universita' La Sapienza, d'intesa con la regione Lazio. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea e' nominato dalla regione Lazio, d'intesa con il rettore dell'Universita' La Sapienza. 4. (( Entro i termini stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questi ultimi,))la regione Lazio e l'Universita' La Sapienza adottano, d'intesa, i provvedimenti di rispettiva competenza per adeguare le due aziende ai modelli gestionali e funzionali ivi previsti. Riferimenti normativi: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1999, reca: "Individuazione quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, destinato a sede della seconda facolta' di medicina e chirurgia della Universita' "La Sapienza ". - L'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e' il seguente: "Art. 6 (Ridefinizione dei rapporti tra Universita' e Servizio sanitario nazionale). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Universita', attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) rafforzare i processi di collaborazione tra Universita' e Servizio sanitario nazionale, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli gestionali e funzionali integrati fra regione e universita', che prevedano l'istituzione di aziende dotate di autonoma personalita' giuridica; b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, lo svolgimento delle attivita' assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca; c) assicurare la coerenza fra l'attivita' assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca, anche mediante l'organizzazione dipartimentale e le idonee disposizioni in materia di personale. 2. Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto dell'art. 1, commi 3 e 4, della presente legge". - L'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421), e' il seguente: "6. I presi'di ospedalieri in cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facolta' di medicina, costituiti in aziende ospedaliere, si dotano del modello gestionale secondo quantoprevisto dal presente decreto per le aziende ospedaliere; il direttore generale e' nominato d'intesa con il rettore dell'universita'. La gestione dell'azienda deve essere informata anche all'esigenza di garantire le funzioni istituzionali delle strutture universitarie che vi operano. L'universita' e l'azienda stabiliscono i casi per i quali e' necessaria l'acquisizione del parere della facolta' di medicina per le decisioni che si riflettono sulle strutture universitarie. Nella composizione del consiglio dei sanitari deve essere assicurata la presenza delle componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse".