IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n.  322,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  Regolamento recante
modalita'  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto;
    Visto  l'art.  1,  comma  1,  primo periodo, del predetto decreto
presidenziale  n.  322  del  1998,  in base al quale le dichiarazioni
devono  essere  redatte,  a pena di nullita', su stampati conformi ai
modelli  approvati  con  decreto  dirigenziale  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale;
    Visto l'art. 4 del predetto decreto presidenziale n. 322 del 1998
concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600, recante disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
    Visto  il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;
    Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente
disposizioni  integrative  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,   concernenti  la  revisione  della  disciplina  dei  centri  di
assistenza fiscale;
    Visto  il  decreto  legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante
norme    in    materia   di   armonizzazione,   razionalizzazione   e
semplificazione    delle   disposizioni   fiscali   e   previdenziali
concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti
da parte dei datori di lavoro;
    Visto   il   decreto   legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,
concernente  la  riforma  delle  sanzioni  tributarie  non  penali in
materia  di  imposte  dirette,  di  imposta  sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi;
    Visto   il   decreto   legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,
concernente    disposizioni   generali   in   materia   di   sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie;
    Visti  gli  articoli  3,  comma 2, e 16 del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato dal decreto legislativo 31
marzo   1998,   n.  80,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e  le
attribuzioni dei dirigenti generali;
    Visto  il  decreto  dirigenziale  31  luglio  1998 concernente le
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
      Vista  la  legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
    Visto  il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente
disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
    Visto   il   decreto   legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
concernente  l'istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,  la  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e delle
detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione, di una addizionale regionale a
tale  imposta,  nonche'  il  riordino  della  disciplina  dei tributi
locali;
    Visto   il   decreto   legislativo  28  settembre  1998,  n.  360
concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche,  come modificato dall'art. 12 della
legge 13 maggio 1999, n. 133;
    Visto  l'art. 17 comma 1, lettera c), del decreto 31 maggio 1999,
n.  164,  in  base  al quale i sostituti di imposta che comunicano ai
propri  sostituiti,  entro  il  15  gennaio  di  ogni  anno, di voler
prestare     assistenza     fiscale    provvedono    a    trasmettere
all'Amministrazione  finanziaria,  entro  il  30 settembre di ciascun
anno,   le   dichiarazioni  elaborate  ed  i  relativi  prospetti  di
liquidazione  con  le modalita' stabilite dal decreto di approvazione
del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta;
    Visto  il  decreto dirigenziale 25 agosto 1999 in base al quale a
decorrere  da  periodo  d'imposta 1999, la dichiarazione di sostituti
d'imposta  e'  unica anche ai fini dei contributi dovuti all'INPDAP e
all'INPDAI;
    Vista,  in  particolare, la normativa concernente le agevolazioni
agli  effetti  delle  imposte  sui  redditi  a  seguito  di calamita'
naturali  o  di  altri  eventi  eccezionali  ovvero la concessione di
speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;
    Considerato  che  in  materia  di trattamento dei dati personali,
l'informativa  da  rendere  agli  interessati  e'  analoga  a  quella
contenuta nel modello 770/99 approvato per l'anno precedente;
    Considerato che occorre stabilire le modalita' di predisposizione
dei  dati  delle  dichiarazioni  da  trasmettere  all'Amministrazione
finanziaria in via telematica;
    Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per
la  stampa  dei  modelli  da  utilizzare  per  la compilazione, anche
meccanografica, delle dichiarazioni;
    Considerato  che  occorre  stabilire le modalita' di consegna dei
modelli  730  e dei relativi prospetti di liquidazione, nonche' delle
buste  contenenti il Mod. 730-1 presentate dai contribuenti che hanno
usufruito dell'assistenza fiscale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1. E'  approvato, con le relative istruzioni, il modello 770/2000
da presentare nell'anno 2000. Il modello, che deve essere prodotto in
due   esemplari   identici,  deve  essere  utilizzato  dai  sostituti
d'imposta  e  dagli altri soggetti che non unificano la dichiarazione
presentata   in   qualita'   di   sostituto   d'imposta   alle  altre
dichiarazioni  ed  e'  composto dal modulo base e dai quadri: SA, SB,
SC,  SD,  SE, SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU,
SV, SW, SY, concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute,
dei  contributi  e  dei  premi  assicurativi,  la comunicazione degli
amministratori  dei  condomini  nonche' i moduli per la consegna alle
banche   convenzionate,  agli  uffici  postali  e  agli  intermediari
abilitati  dei  modelli  730  e  delle  scelte  per  la  destinazione
dell'otto per mille dell'IRPEF.
    2. Con  successivo  decreto  saranno  stabilite  le  modalita' di
consegna  dei  modelli  730 e delle buste contenenti le scelte per la
destinazione  dell'otto per mille dell'IRPEF, presentate dai soggetti
che hanno usufruito dell'assistenza fiscale.