IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre
1999,  in  corso  di  registrazione recante la nonima del commissario
straordinario  del  Governo  per  il  completamento  del  federalismo
amministrativo;
  Visto, in particolare l'art. 3 del citato decreto presidenziale, in
virtu'  del  quale  il  commissario  straordinario  e' componente del
gruppo  di  coordinamento per l'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n.  59,  istituito  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  del  30 aprile  1997 e integrato con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  29 dicembre  1998,  e si avvale di una
struttura,  posta  alle  sue  dirette dipendenze, istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Ritenuto che, a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 400 del
1988,  occorre provvedere alla dotazione di mezzi e del personale del
commissario straordinario;
  Ritenuto  che,  per  l'espletamento  dei  compiti  assegnatigli, il
commissario  straordinario debba avvalersi anche della collaborazione
del  personale  assegnato  alla  segreteria  tecnica  del  gruppo  di
coordinamento  per  l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, in
virtu'  della stretta connessione esistente tra le competenze dei due
organi;
  Considerato  che il contingente di personale, ai sensi dell'art. 3,
comma  2,  del  citato decreto presidenziale, puo' essere composto da
personale  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, da personale
comandato  da  altre  amministrazioni  dello Stato nonche' da esperti
nominati  ai  sensi  dell'art. 7 del decreto legislativo n. 29/1993 e
dell'art. 31 della legge n. 400/1988;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 1999;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 ottobre 1999 di
cui alle premesse e' cosi' integrato:
                             Art. 3-bis.
  1.  Il  contingente  di  personale  che  puo'  essere  assegnato al
commissario  straordinario  del  Governo  per  il  completamento  del
federalismo  amministrativo,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2, del
decreto  del  Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1999, e'
cosi' determinato:
    1 dirigente di prima fascia o equiparato;
    2 dirigenti di seconda fascia o equiparati;
    8 funzionari di area C;
    10 impiegati di area B;
    3 esperti.
  2.  Per  la  durata  dell'incarico, il commissario straordinario si
avvale  anche  del  personale  assegnato  alla segreteria tecnica del
gruppo di coordinamento per l'attuazione della legge 5 marzo 1997, n.
59.
  3.   Per   l'espletamento   delle   sue   funzioni  il  commissario
straordinario  si  avvale  altresi' della segreteria della conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano.
  Il  presente  decreto  sara'  sottoposto  al controllo degli organi
competenti
    Dato a Roma, addi' 3 dicembre 1999
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
Registrato  alla  Corte  dei  conti il 23 dicembre 1999 Registro n. 3
Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 345