IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 11, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196; Riscontrato che non e' intervenuta la determinazione da parte dei contratti collettivi nazionali dei casi in cui puo' essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del predetto comma, per le imprese aderenti a Federtrasporti; Considerato che per aziende del medesimo settore autoferrotranvieri e' vigente l'accordo Interconfederale Confindustria, al quale la Federtrasporti non aderisce; Vista la convocazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale fatta alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori rispettivamente firmatarie del contratto in oggetto in data 21 luglio 1999; Vista l'intesa preliminare sottoscritta in data 26 luglio 1999 in cui le parti si sono impegnate a raggiungere l'accordo sulla materia in oggetto entro e non oltre la data del 31 ottobre 1999; Preso atto della mancata definizione dell'intesa nel settore dei trasporti per le aziende aderenti alla Federtrasporti-Cispel; Considerato che e' trascorso il periodo stabilito nell'intesa preliminare suddetta e sono comunque trascorsi i termini previsti dall'art. 11, comma 4 della legge n. 196/1997; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. In via sperimentale, sino all'intervento dei contratti collettivi nazionali, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 1, lettera b) e c) della legge 24 giugno 1997, n. 196, puo' essere concluso, nelle imprese aderenti a Federtrasporti-Cispel, anche per l'aumento delle attivita', nei seguenti casi: punte di intensa attivita' - cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali - connesse a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attivita' di altri settori; quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali; per l'esecuzione di particolari commesse che per la specificita' del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l'impiego di professionalita' e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.