IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 11, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196;
  Riscontrato  che  non e' intervenuta la determinazione da parte dei
contratti  collettivi  nazionali dei casi in cui puo' essere concluso
il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del predetto
comma, per le imprese aderenti a Federtrasporti;
  Considerato che per aziende del medesimo settore autoferrotranvieri
e'  vigente  l'accordo  Interconfederale  Confindustria,  al quale la
Federtrasporti non aderisce;
  Vista  la  convocazione  del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale  fatta  alle  organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori rispettivamente firmatarie del contratto in oggetto in
data 21 luglio 1999;
  Vista  l'intesa  preliminare sottoscritta in data 26 luglio 1999 in
cui  le parti si sono impegnate a raggiungere l'accordo sulla materia
in oggetto entro e non oltre la data del 31 ottobre 1999;
  Preso  atto  della  mancata definizione dell'intesa nel settore dei
trasporti per le aziende aderenti alla Federtrasporti-Cispel;
  Considerato  che  e'  trascorso  il  periodo  stabilito nell'intesa
preliminare  suddetta  e  sono  comunque trascorsi i termini previsti
dall'art. 11, comma 4 della legge n. 196/1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.   In   via   sperimentale,  sino  all'intervento  dei  contratti
collettivi nazionali, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo,
oltre  che nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 1, lettera b) e c)
della  legge  24 giugno  1997,  n.  196,  puo' essere concluso, nelle
imprese  aderenti  a Federtrasporti-Cispel, anche per l'aumento delle
attivita', nei seguenti casi:
    punte  di  intensa  attivita' - cui non possa farsi fronte con il
ricorso   ai  normali  assetti  produttivi  aziendali  -  connesse  a
richieste  di  mercato  derivanti dall'acquisizione di commesse o dal
lancio  di  nuovi  prodotti  o  anche indotte dall'attivita' di altri
settori;
    quando  l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di
un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che
non  possano  essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti
produttivi aziendali;
    per  l'esecuzione di particolari commesse che per la specificita'
del  prodotto  ovvero  delle  lavorazioni,  richiedono  l'impiego  di
professionalita' e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che
presentino  carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del
lavoro locale.