IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del Tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che: l'importo globale da corrispondere ai concessionari non puo' superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue; al fine di corrispondere ai concessionari quanto dovuto, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, cosi' ripartita: a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1o gennaio 2000; b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1o gennaio 2001; c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1o gennaio 2002; d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1o gennaio 2003; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed, in particolare, il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 19 novembre 1999, n. 435, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto il decreto 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 171 del 23 luglio 1999, con il quale il Ministero delle finanze ha definito le modalita' ed i tempi di trattazione delle richieste presentate ai sensi del comma 1 dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Viste le lettere in data 1o e 16 dicembre 1999 con le quali il Ministero delle finanze ha trasmesso un apposito elenco, riguardante, per la prima delle suddette annualita', i nominativi degli aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali in conseguenza della presentazione delle relative domande di rimborso e di discarico per inesigibilita', ai quali dovranno essere assegnati titoli di Stato per complessivi 513.567.000 euro, tenuto conto dell'importo di L. 213.903.000 derivante dagli arrotondamenti da effettuare; Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalita', un'emissione di certificati di credito del Tesoro, per l'ammontare nominale di complessivi 513.567.000 euro, pari a L. 994.404.375.090, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di L. 994.190.472.090 e la seconda (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra) di L. 213.903.000; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 513.567.000 euro da assegnare ai soggetti aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni: godimento: 1o gennaio 2000; scadenza: 1o luglio 2007; prezzo d'emissione: alla pari; rimborso: in unica soluzione, il 1o luglio 2007; tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalita' di seguito indicate. ll tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito emessi con il presente decreto, verra' determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di dicembre per la semestralita' dal 1o gennaio al 1o luglio successivo e alla fine del mese di giugno per la semestralita' dal 1o luglio al 1o gennaio successivo. Il tasso di rendimento semestrale lordo dei B.O.T. a sei mesi e' pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei B.O.T. medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei B.O.T. Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di B.O.T. di cui al precedente comma, e' pari: in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dal partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota; in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantita'. Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta B.O.T. a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralita' verra' determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 360 giorni), relativi ai B.O.T. di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento. Nel caso non vengano offerti all'asta B.O.T. di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verra' determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile. Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di B.O.T., il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralita' sara' pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalita' indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralita'. Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo alle cedole dei C.C.T., verra' reso noto con comunicato stampa e verra' accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle cedole successive alla prima verra' reso noto con comunicato stampa e verra' accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.