IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto   l'art.  38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119,  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre  1984,  n.  887  (legge  finanziaria 1985), in virtu' del
quale  il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento,  anche  attraverso  l'emissione  di certificati di
credito  del  tesoro,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, tra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del Tesoro sono determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 aprile  1999,  n.  112, recante
riordino  del  servizio  nazionale  della  riscossione, in attuazione
della  delega  prevista  dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in
particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:
    l'importo  globale  da  corrispondere  ai  concessionari non puo'
superare  4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire
annue;
    al  fine  di  corrispondere  ai  concessionari  quanto dovuto, e'
autorizzata  l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di
lire 4.000 miliardi, cosi' ripartita:
      a) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  1999,  con godimento dei
titoli dal 1o gennaio 2000;
      b) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  2000,  con godimento dei
titoli dal 1o gennaio 2001;
      c) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  2001,  con godimento dei
titoli dal 1o gennaio 2002;
      d) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  2002,  con godimento dei
titoli dal 1o gennaio 2003;
    con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione   economica  sono  stabilite  le  caratteristiche,  le
modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio  di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed,
in   particolare,  il  quarto  comma  dell'art.  3,  come  sostituito
dall'art.  2  della  legge  19 novembre  1999,  n. 435, con cui si e'
stabilito  il  limite  massimo di emissione dei prestiti pubblici per
l'anno  stesso,  al  netto  di  quelli  da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie;
  Visto   il   decreto  19 luglio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale n. 171 del 23 luglio 1999, con il quale il
Ministero  delle  finanze  ha  definito  le  modalita'  ed i tempi di
trattazione delle richieste presentate ai sensi del comma 1 dell'art.
60 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Viste  le  lettere  in  data  1o e 16 dicembre 1999 con le quali il
Ministero delle finanze ha trasmesso un apposito elenco, riguardante,
per  la  prima  delle  suddette annualita', i nominativi degli aventi
diritto  alla  restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali in
conseguenza  della presentazione delle relative domande di rimborso e
di  discarico  per inesigibilita', ai quali dovranno essere assegnati
titoli  di  Stato  per  complessivi  513.567.000  euro,  tenuto conto
dell'importo  di  L.  213.903.000  derivante  dagli arrotondamenti da
effettuare;
  Ritenuto   che   occorre   disporre,  per  le  predette  finalita',
un'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, per l'ammontare
nominale  di complessivi 513.567.000 euro, pari a L. 994.404.375.090,
da   versare  all'entrata  del  bilancio  statale  con  due  separate
quietanze,  la  prima  di  L. 994.190.472.090 e la seconda (derivante
dagli arrotondamenti di cui sopra) di L. 213.903.000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119, e
successive  modificazioni,  e  per  le  finalita' di cui all'art. 60,
comma  6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' disposta
un'emissione  di  certificati di credito del Tesoro al portatore, per
l'importo  di  nominali  513.567.000  euro  da  assegnare ai soggetti
aventi  diritto  alla  restituzione  delle  quote  iscritte  in ruoli
erariali  indicati  nell'elenco  allegato  al  presente decreto, alle
seguenti condizioni:
    godimento: 1o gennaio 2000;
    scadenza: 1o luglio 2007;
    prezzo d'emissione: alla pari;
    rimborso: in unica soluzione, il 1o luglio 2007;
    tasso  d'interesse  semestrale: variabile, da determinarsi con le
modalita' di seguito indicate.
  ll  tasso  d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di
credito   emessi   con   il   presente  decreto,  verra'  determinato
aggiungendo  15  centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale
lordo  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  con  scadenza  a  sei mesi,
arrotondato  ai  5  centesimi piu' vicini, relativo all'asta tenutasi
alla fine del mese di dicembre per la semestralita' dal 1o gennaio al
1o luglio   successivo  e  alla  fine  del  mese  di  giugno  per  la
semestralita' dal 1o luglio al 1o gennaio successivo.
  Il  tasso  di  rendimento semestrale lordo dei B.O.T. a sei mesi e'
pari  alla  differenza  tra  il  valore di rimborso (100) e il prezzo
d'asta  dei B.O.T. medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato
per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi
che compongono la durata dei B.O.T.
  Il  prezzo  d'asta,  per  ciascuna  emissione  di  B.O.T. di cui al
precedente comma, e' pari:
    in  caso  di  asta  non  competitiva,  al prezzo meno elevato tra
quelli  offerti  dal partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro
quota;
    in  caso  di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle
offerte   risultate   aggiudicatarie,   ponderata   per  le  relative
quantita'.
  Qualora  in  uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano
offerti all'asta B.O.T. a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale
lordo   considerato   per   il  calcolo  delle  semestralita'  verra'
determinato   dividendo   per  due  la  media  aritmetica  dei  tassi
d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice
(con  base  360  giorni),  relativi ai B.O.T. di durata trimestrale e
annuale  offerti  alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di
riferimento.
  Nel   caso   non   vengano  offerti  all'asta  B.O.T.  di  scadenza
trimestrale  o  annuale,  detto  tasso di rendimento semestrale lordo
verra'  determinato  con  riferimento  al  tasso di interesse annuale
lordo del solo parametro disponibile.
  Qualora  in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna
asta  di  B.O.T., il tasso di rendimento semestrale lordo considerato
per  il calcolo delle semestralita' sara' pari al tasso EURIBOR a sei
mesi, rilevato, con le modalita' indicate nel primo comma del decreto
ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
302  del  29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la
decorrenza della semestralita'.
  Il  tasso  d'interesse  semestrale  lordo, relativo alle cedole dei
C.C.T., verra' reso noto con comunicato stampa e verra' accertato con
apposito  decreto  del  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica,  da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il   tasso   d'interesse  semestrale  lordo  relativo  alle  cedole
successive alla prima verra' reso noto con comunicato stampa e verra'
accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.