IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista   la   legge   27 dicembre   1977,  n.  984,  concernente  il
coordinamento  degli interventi pubblici nei settori della zootecnia,
della   produzione  ortoflorofrutticola,  della  forestazione,  della
irrigazione, delle grandi colture mediterranee, delle vitivinicolture
e  della  utilizzazione  e  valorizzazione  dei  terreni  collinari e
montani;
  Vista  la  deliberazione  del  13 dicembre  1979,  con  la quale il
C.I.P.A.A.  ha  adottato  il  piano agricolo nazionale, recante - fra
l'altro  -  direttive  per  il  riconoscimento  dei  vini di qualita'
prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
  Visto  l'art.  13 del regolamento del Consiglio CEE n. 823/1987 del
16 luglio   1987   che   stabilisce   norme   relative   agli   esami
chimico-fisici  ed  organolettici cui devono essere sottoposti i vini
che possono beneficiare della denominazione V.Q.P.R.D.;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno 1997, n. 143, concernente
"Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale";
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma
dell'organizzazione  del  Governo  a  norma  dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare 1'art. 33;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999,
sulla   nuova  denominazione  del  Ministero  e  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali;
  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n. 164, concernente la "nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini";
  Visto  l'art.  13,  comma  1  della  citata  legge n. 164/1992, che
stabilisce che, ai fini della utilizzazione delle D.O.C. e D.O.C.G. i
vini  devono  essere  sottoposti ad analisi chimico-fisica e ad esame
organolettico,  con  conseguente  certificazione positiva, nonche' il
comma  6  dello  stesso articolo che prevede l'emanazione di apposito
regolamento  disciplinante  gli esami chimico-fisici ed organolettici
ed  i  criteri per la costituzione e l'attivita' delle commissioni di
degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.;
  Vista  la  circolare  n.  28 del 26 novembre 1993, con la quale, ai
sensi  dell'art. 13, comma 1 e 8, della legge n. 164/1992, nelle more
dell'emanazione  del  regolamento  applicativo,  sono state impartite
disposizioni  per  l'effettuazione  degli  esami chimico-fisici ed il
funzionamento   delle   commissioni   di   degustazione  dei  vini  a
denominazione di origine;
  Visto  l'art.  3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n.
547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi
urgenti   a   sostegno   dell'economia,   nella  parte  che  concerne
l'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e  forestali  di  apposito  decreto  con  il  quale devono stabilirsi
annualmente  l'ammontare  degli  importi, e le modalita' di pagamento
delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle
commissioni di degustazione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.;
  Visti   i   decreti   di   istituzione  delle  164  commissioni  di
degustazione  per  l'esame  organolettico  dei  vini  a  D.O.C. e/o a
D.O.C.G.;
  Ritenuto  di confermare per l'anno 2000 l'affidamento dell'incarico
di provvedere al funzionamento delle commissioni di degustazione alle
camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per   l'esercizio  2000  i  soggetti  richiedenti  l'operato  delle
commissioni  di  degustazione  dei  vini  a  denominazione di origine
controllata  e/o  a denominazione di origine controllata e garantita,
sono  tenuti  al  pagamento  preventivo  alla  camera  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura competente per territorio, di
una somma compresa tra L. 20.000-35.000 per ogni campione prelevato e
di una somma compresa tra L. 180-250 per ogni ettolitro sottoposto ad
esame, per le spese di funzionamento delle commissioni.