Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2000 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. 1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite nelle seguenti misure: benzina: L. 1094.629 per mille litri; benzina senza piombo: L. 1.024.153 per mille litri; olio da gas o gasolio: usato come carburante: L. 755.731 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: L. 755.731 per mille litri; gas di petrolio liquefatti (GPL): usati come carburante: L. 526.396 per mille chilogrammi; usati come combustibile per riscaldamento: L. 342.784 per mille chilogrammi; gas metano: per autotrazione: L. 12,67 per metro cubo; per combustione per usi civili: a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 78,51 per metro cubo; b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 144,35 per metro cubo; c) per altri usi civili: L. 327,24 per metro cubo; per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): L. 66,51 per metro cubo; b) per altri usi civili: L. 232,19 per metro cubo. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le aliquote delle accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto. 3. I termini di pagamento delle accise sui prodotti petroliferi, previsti dalle vigenti disposizioni, sono modificati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, tenuto conto dell'andamento del mercato. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'effettuazione dei versamenti. 4. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valute in lire 280 miliardi per l'anno 1999, si provvede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 delle legge 23 dicembre 1998, n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.