Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale del 25 gennaio 2000 si procedera' alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
  1.  Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta
sul    valore    aggiunto   derivante   dall'andamento   dei   prezzi
internazionali  del petrolio, a decorrere dal 1° novembre 1999 e fino
al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono
stabilite nelle seguenti misure:
    benzina: L. 1094.629 per mille litri;
    benzina senza piombo: L. 1.024.153 per mille litri;
    olio da gas o gasolio:
      usato come carburante: L. 755.731 per mille litri;
      usato come combustibile per riscaldamento: L. 755.731 per mille
litri;
    gas di petrolio liquefatti (GPL):
      usati come carburante: L. 526.396 per mille chilogrammi;
      usati come combustibile per riscaldamento: L. 342.784 per mille
chilogrammi;
    gas metano:
      per autotrazione: L. 12,67 per metro cubo;
      per combustione per usi civili:
        a) per  usi  domestici  di cottura cibi e produzione di acqua
calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del
26 giugno 1986: L. 78,51 per metro cubo;
        b) per  uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250
metri cubi annui: L. 144,35 per metro cubo;
        c) per altri usi civili: L. 327,24 per metro cubo;
      per  i  consumi  nei  territori di cui all'articolo 1 del testo
unico  delle  leggi  sugli  interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 marzo 1978, n. 218, si
applicano le seguenti aliquote:
        a) per  gli  usi  di  cui alle precedenti lettere a) e b): L.
66,51 per metro cubo;
        b) per altri usi civili: L. 232,19 per metro cubo.
  2. Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con  il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le
aliquote delle accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in
diminuzione,  tenuto  conto  dell'andamento dei prezzi internazionali
del  petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza
dell'imposta sul valore aggiunto.
  3.  I  termini  di pagamento delle accise sui prodotti petroliferi,
previsti  dalle vigenti disposizioni, sono modificati con decreto del
Ministro  delle  finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del
bilancio    e    delle   programmazione   economica,   tenuto   conto
dell'andamento  del  mercato.  Con decreto del Ministro delle finanze
sono stabilite le modalita' per l'effettuazione dei versamenti.
  4. Alle  minori  entrate  derivanti  dalle  disposizioni  di cui al
presente  articolo,  valute  in lire 280 miliardi per l'anno 1999, si
provvede,  ai  sensi  del  comma  1  dell'articolo  2  delle legge 23
dicembre 1998, n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito
in   relazione   ai  versamenti  periodici  dell'imposta  sul  valore
aggiunto.