IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  l'art.  8  del  decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43,
secondo  il  quale,  le  tabelle  A  e  B annesse allo stesso decreto
relative  alle  tasse  automobilistiche  dovute rispettivamente dagli
autocarri  e  dai  complessi  (autotreni  ed  autoarticolati) di peso
complessivo  a  pieno  carico pari o superiore a 12 tonnellate devono
essere  aggiornate  in  base  al  valore  dell'ecu  del  primo giorno
lavorativo  di  ottobre  di  ciascun  anno, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle finanze 31 dicembre 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 1
del  2  gennaio 1999, con il quale sono state stabilite, per tutte le
regioni,  le tasse automobilistiche per i suddetti veicoli per l'anno
1999,  prendendo  a base il valore dell'ecu di L. 1937,27, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 2 ottobre 1997;
  Visto  l'art. 2 del regolamento (CE) n. 103/97 del Consiglio del 17
giugno 1997, secondo il quale qualunque riferimento all'ecu contenuto
in  uno  strumento giuridico e' sostituito da un riferimento all'euro
ad un tasso di un euro per un ecu;
  Visto che il valore di un euro e' di L. 1936,27;
  Visto  che la provincia autonoma di Trento con legge provinciale 11
settembre  1998, n. 10, e la provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige
con  legge  provinciale  11  agosto 1998, n. 9, hanno istituito tasse
automobilistiche provinciali, in sostituzione di quelle erariali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A  decorrere  dal 1o gennaio 2000, le tasse automobilistiche per
gli  autocarri e per i complessi (autotreni ed autoarticolati) per il
trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiori
a 12 tonnellate sono dovute secondo l'importo stabilito in lire dalle
tabelle allegate al presente decreto.
  2. Le  tabelle  allegate  al  decreto del Ministro delle finanze 31
dicembre 1998, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
1999, sono soppresse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 dicembre 1999
               Il direttore generale: Romano