IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 3, primo comma, e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante "Riordino della Cassa depositi e presiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, come modificato e integrato dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1999, recante "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti"; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1999, recante "Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti"; Sulla proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti; Decreta: Art. 1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concedera' a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto i tassi di interesse sono fissati: al 4,850 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni; al 5,150 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a quindici anni; al 5,350 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a venti anni. I suddetti tassi sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti. Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale e' assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.