IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto l'art. 21, commi 18, 19 e 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce la nuova disciplina, ai fini dell'imposta di registro, per i contratti di locazione ed affitto di beni immobili e delle cessioni, risoluzioni e proroghe degli stessi e che demanda ad apposito decreto dirigenziale la disciplina delle procedure per l'acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a registrazione e per l'esecuzione delle relative formalita' nonche' l'art. 24, commi 39 e 40 della stessa legge che stabilisce, tra l'altro, che il pagamento dei tributi puo' essere effettuato con sistemi diversi dal contante; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che disciplina l'imposta di bollo; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari; Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146; Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo; Visto l'art. 62, comma 3, dell'allegato tecnico al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, che fa salve, ai fini delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, le disposizioni del decreto dirigenziale 31 luglio 1998; Considerato che occorre stabilire le procedure per l'acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione e affitto da sottoporre a registrazione e per l'esecuzione delle relative formalita'; Decreta: Art. 1. Al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo e' sostituito dal seguente: "Modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione"; b) prima dell'art. 1 aggiungere: "Capo I - Disposizioni generali"; c) l'art. 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Il presente decreto definisce le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonche' dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a registrazione per l'esecuzione della relativa formalita'. Ai fini del presente decreto si intende: a) per "servizio telematico , il sistema informatico che consente all'amministrazione finanziaria la ricezione delle dichiarazioni dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili e la consegna delle ricevute che attestano l'avvenuta trasmissione degli stessi; b) per "dichiarazione telematica , la rappresentazione informatica delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti di cui all'art. 2; c) per "registrazione telematica , la registrazione dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili effettuata in via telematica dai soggetti e con le modalita' individuate nel presente decreto al Capo III; d) per "costituzione , la creazione dell'archivio elettronico che contiene le dichiarazioni, munito del codice di autenticazione di cui al successivo art. 3 nonche' la creazione dell'archivio elettronico che contiene i dati richiesti per la registrazione telematica, munito del codice di autenticazione di cui al successivo art. 16; e) per "file , l'archivio elettronico che contiene: 1) un gruppo di dichiarazioni telematiche della stessa tipologia; 2) i dati dei contratti di cui si richiede la registrazione telematica; 3) le ricevute trasmesse dall'amministrazione finanziaria; f) per "utenti del servizio telematico , i soggetti individuati nell'art. 2 tecniche per l'utilizzo del servizio telematico relative alla trasmissione delle dichiarazioni sono riportate nell'allegato tecnico e quelle relative alla registrazione telematica sono riportate nell'allegato tecnico bis."; d) dopo l'art. 1 aggiungere: "Capo II - Modalita' tecniche della trasmissione telematica delle dichiarazioni"; e) dopo l'art. 13 aggiungere: "Capo III - Modalita' tecniche di trasmissione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione. Art. 14 (Utenti). - I soggetti obbligati alla registrazione, ai sensi dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, possono adottare la procedura di registrazione telematica quando risultino possessori di almeno cento unita' immobiliari. Art. 15 (Trasmissione tramite soggetti delegati). - 1. I soggetti di cui al precedente art. 14 possono comunicare all'amministrazione finanziaria di avvalersi, per la sola trasmissione dei dati richiesti per la registrazione telematica, di soggetti delegati in possesso di adeguata capacita' tecnica, economica e finanziaria e che devono operare nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. I soggetti delegati di cui al comma 1 devono essere preventivamente autorizzati dall'amministrazione finanziaria con le modalita' di cui all'art. 17. Art.16 (Codice di autenticazione dei file). - 1. Ciascun file, contenente i dati di uno o piu' contratti per i quali si richiede la registrazione telematica, puo' essere trasmesso all'amministrazione finanziaria solo se corredato di un codice di autenticazione. La generazione e l'utilizzo del codice di autenticazione, per quanto compatibili, sono quelle specificate nel precedente art 3. Art. 17 (Abilitazione alla registrazione telematica). - 1. L'amministrazione finanziaria abilita i soggetti di cui all'art. 14 alla registrazione telematica previa domanda da presentarsi alla direzione regionale delle entrate nel cui territorio l'utente ha il domicilio fiscale, sugli appositi moduli di cui al precedente art. 4, comma 2. 2. Devono essere inoltrate alla direzione regionale di cui al comma 1 le istanze volte a comunicare: a) la rinuncia alla registrazione telematica; b) la facolta' di avvalersi dei soggetti di cui all'art. 15 o la revoca della delega concessa ad uno dei medesimi soggetti. 3. Le direzioni regionali delle entrate possono avvalersi, per le procedure di cui al presente articolo, degli uffici delle entrate dipendenti. Art. 18 (Attestazione dell'ufficio finanziario). - 1. La direzione regionale delle entrate o l'ufficio delle entrate, effettuate le necessarie verifiche, rilasciano al richiedente l'attestazione di abilitazione alla registrazione telematica; per quanto compatibili valgono le disposizioni di cui al precedente art 7. Art. 19 (Revoche). - 1. L'abilitazione alla registrazione telematica e' revocata a fronte delle seguenti circostanze. a) estinzione del soggetto abilitato; b) gravi irregolarita' nella trasmissione dei dati; c) indisponibilita' delle somme necessarie per l'esecuzione della procedura di addebito automatico di cui al successivo art. 21. 2. Il provvedimento di revoca e' comunicato all'utente interessato. Art. 20 (Esecuzione della registrazione telematica). - 1. La registrazione avviene con l'ordine di pagamento delle imposte dovute secondo le modalita' di cui al successivo art. 21, mediante la trasmissione telematica dei dati del contratto, compreso il testo dello stesso se redatto in forma scritta, entro il termine previsto per la registrazione, secondo le specifiche riportate nell'allegato tecnico bis, senza ulteriori adempimenti ad eccezione di quelli di cui al successivo art. 23. 2. La registrazione si considera effettuata il giorno in cui i dati sono correttamente ricevuti dall'amministrazione finanziaria. 3. L'amministrazione finanziaria, in luogo delle annotazioni di cui all'art. 16, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, attesta la registrazione di ogni singolo contratto mediante apposite ricevute, di cui all'art. 22, comma 3, valide a tutti gli effetti di legge. Art. 21 (Modalita' di pagamento telematico). - 1. I soggetti di cui all'art. 14 che intendono avvalersi della registrazione telematica devono utilizzare il servizio bancario RID quale modalita' di pagamento delle imposte dovute per la registrazione stessa. 2. La modalita' di pagamento di cui al comma 1 prevede la sottoscrizione presso la banca con la quale e' intrattenuto rapporto di conto corrente, dell'apposito modulo RID con il quale viene autorizzato l'addebito in conto corrente delle imposte dovute per la registrazione. All'atto della sottoscrizione i soggetti di cui al comma 1 non possono esercitare l'opzione di riservarsi il diritto di chiedere alla banca lo storno dell'addebito successivamente alla data di trasmissione telematica, in quanto data di scadenza. La banca comunica all'amministrazione finanziaria l'autorizzazione sottoscritta dai soggetti di cui al comma 1. 3. Il pagamento delle imposte di registro, di bollo nonche' degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione telematica deve avvenire esclusivamente tramite prelievo disposto dall'amministrazione finanziaria a debito del conto corrente bancario di cui al comma 2, sulla base dei dati trasmessi secondo le specifiche riportate nell'allegato tecnico bis, sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e a condizione che la banca di cui al comma 2 risulti aderente al sistema. Art. 22 (Ricevute di ricezione del file e di attestazione della registrazione). - 1. L'amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta ricezione dei file contenenti i dati dei contratti per i quali si richiede la registrazione telematica mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati: a) la data e l'ora di ricezione del file; b) l'identificativo del file attribuito dall'utente; c) il protocollo attribuito al file dall'amministrazione finanziaria all'atto di ricezione dello stesso; d) il numero dei contratti contenuti nel file; e) gli identificativi dei contratti per i quali la registrazione non e' stata effettuata ai sensi del successivo comma 4. Per ognuno di tali contratti viene evidenziato il motivo dello scarto. 2. La ricevuta di cui al comma precedente non viene prodotta qualora il file cui si riferisce venga scartato per uno dei seguenti motivi: a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione del file, in base alle modalita' descritte al paragrafo 2.2 dell'allegato tecnico bis; b) file doppio o non elaborabile; c) omessa o errata indicazione del codice fiscale dell'utente delegante, per i file inviati dai soggetti delegati di cui all'art. 15. Tutti i contratti i cui dati sono contenuti nel file scartato vengono respinti. Tale circostanza viene comunicata tramite il servizio telematico all'utente che ha effettuato la trasmissione del file. 3. L'amministrazione finanziaria attesta la registrazione di ogni singolo contratto mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati: a) i dati trasmessi dall'utente; b) la data e gli estremi di registrazione. 4. La ricevuta di cui al precedente comma non viene prodotta per omessa o errata indicazione dei dati richiesti per la registrazione telematica di cui all'art. 20, comma 1 e all'art. 21. 5. Le ricevute sono predisposte in file, muniti del codice di autenticazione dell'amministrazione finanziaria, da acquisire per via telematica dall'utente che ha apposto il proprio codice di autenticazione al file di contratti cui si riferiscono le ricevute. 6. Per i file predisposti dai soggetti delegati di cui all'art. 15, le ricevute possono essere acquisite per via telematica anche dall'utente delegante. 7. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per l'acquisizione per via telematica entro cinque giorni lavorativi dal corretto invio del file di contratti cui si riferiscono e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi. 8. Le ricevute che attestano la registrazione dei singoli contratti sono comunque rese disponibili per i contraenti nell'ufficio presso cui il contratto e' stato registrato a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio del file di contratti. Art. 23 (Adempimenti degli utenti della registrazione telematica). - 1. Gli utenti devono: a) consegnare all'altra parte contraente copia della ricevuta che attesta la registrazione di cui all'art. 22, comma 3, al fine di consentire la verifica dei dati trasmessi; b) conservare, per il periodo previsto dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i contratti unitamente alle relative ricevute di registrazione anche al fine di consentire i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria. Art. 24 (Utilizzo del servizio telematico). - 1. Per l'utilizzo del servizio telematico valgono le disposizioni di cui al precedente art. 10 commi 1, 2 e 3."; f) Infine e' aggiunto "l'allegato tecnico-bis.".