IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  l'art.  21, commi 18, 19 e 20, della legge 27 dicembre 1997,
n.  449,  che stabilisce la nuova disciplina, ai fini dell'imposta di
registro,  per i contratti di locazione ed affitto di beni immobili e
delle  cessioni, risoluzioni e proroghe degli stessi e che demanda ad
apposito  decreto  dirigenziale  la  disciplina  delle  procedure per
l'acquisizione   telematica  dei  dati  concernenti  i  contratti  di
locazione  da  sottoporre  a  registrazione  e per l'esecuzione delle
relative  formalita'  nonche'  l'art.  24, commi 39 e 40 della stessa
legge  che stabilisce, tra l'altro, che il pagamento dei tributi puo'
essere effettuato con sistemi diversi dal contante;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, che disciplina l'imposta di bollo;
  Visto  il  testo  unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 aprile 1986, n. 131;
  Visto  il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la
modifica  della  disciplina  in  materia di servizi autonomi di cassa
degli uffici finanziari;
  Visto  l'art.  45  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e
l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  31 luglio  1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 187 del 12 agosto 1998,
concernente  le  modalita'  tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni;
  Vista  la  legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina
delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
abitativo;
  Visto  l'art.  62,  comma  3,  dell'allegato tecnico al decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, che fa salve,
ai  fini delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione,  la  duplicazione,  la  riproduzione e la validazione,
anche  temporale,  dei  documenti  informatici,  le  disposizioni del
decreto dirigenziale 31 luglio 1998;
  Considerato  che  occorre stabilire le procedure per l'acquisizione
telematica dei dati concernenti i contratti di locazione e affitto da
sottoporre   a   registrazione  e  per  l'esecuzione  delle  relative
formalita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  decreto  dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  187  del  12 agosto  1998,  concernente  le  modalita'
tecniche   di   trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il  titolo  e' sostituito dal seguente: "Modalita' tecniche di
trasmissione  telematica delle dichiarazioni e dei dati concernenti i
contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione";
    b) prima   dell'art.   1   aggiungere:  "Capo  I  -  Disposizioni
generali";
    c) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Il  presente  decreto definisce le
modalita'  tecniche  di  trasmissione telematica delle dichiarazioni,
nonche' dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a
registrazione per l'esecuzione della relativa formalita'. Ai fini del
presente decreto si intende:
    a) per "servizio telematico , il sistema informatico che consente
all'amministrazione  finanziaria la ricezione delle dichiarazioni dei
contratti  di  locazione  ed  affitto  di beni immobili e la consegna
delle ricevute che attestano l'avvenuta trasmissione degli stessi;
    b) per    "dichiarazione   telematica   ,   la   rappresentazione
informatica   delle  dichiarazioni  trasmesse  dai  soggetti  di  cui
all'art. 2;
    c) per "registrazione telematica , la registrazione dei contratti
di locazione ed affitto di beni immobili effettuata in via telematica
dai  soggetti  e con le modalita' individuate nel presente decreto al
Capo III;
    d) per "costituzione , la creazione dell'archivio elettronico che
contiene le dichiarazioni, munito del codice di autenticazione di cui
al  successivo  art. 3 nonche' la creazione dell'archivio elettronico
che contiene i dati richiesti per la registrazione telematica, munito
del codice di autenticazione di cui al successivo art. 16;
    e) per "file , l'archivio elettronico che contiene:
      1) un   gruppo   di   dichiarazioni  telematiche  della  stessa
tipologia;
      2) i  dati  dei  contratti  di cui si richiede la registrazione
telematica;
      3) le ricevute trasmesse dall'amministrazione finanziaria;
    f) per  "utenti  del servizio telematico , i soggetti individuati
nell'art.  2 tecniche per l'utilizzo del servizio telematico relative
alla  trasmissione  delle  dichiarazioni sono riportate nell'allegato
tecnico   e   quelle  relative  alla  registrazione  telematica  sono
riportate nell'allegato tecnico bis.";
    d) dopo l'art. 1 aggiungere:
    "Capo II - Modalita' tecniche della trasmissione telematica delle
dichiarazioni";
    e) dopo l'art. 13 aggiungere:
    "Capo  III  -  Modalita'  tecniche di trasmissione telematica dei
dati  concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione.
  Art.  14  (Utenti).  -  I soggetti obbligati alla registrazione, ai
sensi  dell'art.  10  del  testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta  di  registro  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  26 aprile  1986, n. 131, possono adottare la procedura di
registrazione  telematica quando risultino possessori di almeno cento
unita' immobiliari.
  Art.  15  (Trasmissione tramite soggetti delegati). - 1. I soggetti
di  cui  al precedente art. 14 possono comunicare all'amministrazione
finanziaria di avvalersi, per la sola trasmissione dei dati richiesti
per  la registrazione telematica, di soggetti delegati in possesso di
adeguata  capacita'  tecnica,  economica  e  finanziaria e che devono
operare nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996,
n. 675.
  2.   I   soggetti   delegati  di  cui  al  comma  1  devono  essere
preventivamente  autorizzati  dall'amministrazione finanziaria con le
modalita' di cui all'art. 17.
  Art.16  (Codice  di  autenticazione  dei  file). - 1. Ciascun file,
contenente  i dati di uno o piu' contratti per i quali si richiede la
registrazione  telematica,  puo' essere trasmesso all'amministrazione
finanziaria  solo  se  corredato  di  un codice di autenticazione. La
generazione  e  l'utilizzo  del  codice di autenticazione, per quanto
compatibili, sono quelle specificate nel precedente art 3.
  Art.   17   (Abilitazione  alla  registrazione  telematica).  -  1.
L'amministrazione  finanziaria  abilita i soggetti di cui all'art. 14
alla  registrazione  telematica  previa  domanda  da presentarsi alla
direzione  regionale  delle entrate nel cui territorio l'utente ha il
domicilio fiscale, sugli appositi moduli di cui al precedente art. 4,
comma 2.
  2. Devono essere inoltrate alla direzione regionale di cui al comma
1 le istanze volte a comunicare:
    a) la rinuncia alla registrazione telematica;
    b) la  facolta' di avvalersi dei soggetti di cui all'art. 15 o la
revoca della delega concessa ad uno dei medesimi soggetti.
  3.  Le  direzioni regionali delle entrate possono avvalersi, per le
procedure  di  cui  al  presente articolo, degli uffici delle entrate
dipendenti.
  Art.  18 (Attestazione dell'ufficio finanziario). - 1. La direzione
regionale  delle  entrate  o  l'ufficio  delle entrate, effettuate le
necessarie  verifiche,  rilasciano  al  richiedente l'attestazione di
abilitazione  alla  registrazione  telematica; per quanto compatibili
valgono le disposizioni di cui al precedente art 7.
  Art.   19   (Revoche).   -  1.  L'abilitazione  alla  registrazione
telematica e' revocata a fronte delle seguenti circostanze.
    a) estinzione del soggetto abilitato;
    b) gravi irregolarita' nella trasmissione dei dati;
    c) indisponibilita' delle somme necessarie per l'esecuzione della
procedura di addebito automatico di cui al successivo art. 21.
  2. Il provvedimento di revoca e' comunicato all'utente interessato.
  Art.  20  (Esecuzione  della  registrazione  telematica).  -  1. La
registrazione  avviene con l'ordine di pagamento delle imposte dovute
secondo  le  modalita'  di  cui  al  successivo  art. 21, mediante la
trasmissione  telematica  dei  dati  del contratto, compreso il testo
dello  stesso  se redatto in forma scritta, entro il termine previsto
per  la  registrazione, secondo le specifiche riportate nell'allegato
tecnico  bis,  senza  ulteriori adempimenti ad eccezione di quelli di
cui al successivo art. 23.
  2. La registrazione si considera effettuata il giorno in cui i dati
sono correttamente ricevuti dall'amministrazione finanziaria.
  3. L'amministrazione finanziaria, in luogo delle annotazioni di cui
all'art.  16, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta  di  registro  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  26 aprile  1986, n. 131, attesta la registrazione di ogni
singolo  contratto  mediante  apposite  ricevute, di cui all'art. 22,
comma 3, valide a tutti gli effetti di legge.
  Art. 21 (Modalita' di pagamento telematico). - 1. I soggetti di cui
all'art.  14  che  intendono avvalersi della registrazione telematica
devono  utilizzare  il  servizio  bancario  RID  quale  modalita'  di
pagamento delle imposte dovute per la registrazione stessa.
  2.  La  modalita'  di  pagamento  di  cui  al  comma  1  prevede la
sottoscrizione  presso la banca con la quale e' intrattenuto rapporto
di  conto  corrente,  dell'apposito  modulo  RID  con  il quale viene
autorizzato  l'addebito in conto corrente delle imposte dovute per la
registrazione.  All'atto  della  sottoscrizione  i soggetti di cui al
comma  1 non possono esercitare l'opzione di riservarsi il diritto di
chiedere alla banca lo storno dell'addebito successivamente alla data
di  trasmissione  telematica,  in  quanto  data di scadenza. La banca
comunica     all'amministrazione     finanziaria     l'autorizzazione
sottoscritta dai soggetti di cui al comma 1.
  3.  Il  pagamento delle imposte di registro, di bollo nonche' degli
eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione telematica
deve    avvenire    esclusivamente    tramite    prelievo    disposto
dall'amministrazione finanziaria a debito del conto corrente bancario
di  cui  al  comma  2,  sulla  base  dei  dati  trasmessi  secondo le
specifiche   riportate   nell'allegato   tecnico   bis,   sulla  base
dell'autorizzazione  di cui al comma 2 e a condizione che la banca di
cui al comma 2 risulti aderente al sistema.
  Art.  22  (Ricevute  di  ricezione del file e di attestazione della
registrazione). - 1. L'amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta
ricezione  dei  file  contenenti  i dati dei contratti per i quali si
richiede la registrazione telematica mediante apposite ricevute nelle
quali sono indicati:
    a) la data e l'ora di ricezione del file;
    b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
    c) il   protocollo   attribuito   al   file  dall'amministrazione
finanziaria all'atto di ricezione dello stesso;
    d) il numero dei contratti contenuti nel file;
    e) gli  identificativi dei contratti per i quali la registrazione
non  e'  stata effettuata ai sensi del successivo comma 4. Per ognuno
di tali contratti viene evidenziato il motivo dello scarto.
  2.  La  ricevuta  di  cui  al  comma  precedente non viene prodotta
qualora  il file cui si riferisce venga scartato per uno dei seguenti
motivi:
    a) mancato  riconoscimento del codice di autenticazione del file,
in  base  alle  modalita'  descritte  al  paragrafo 2.2 dell'allegato
tecnico bis;
    b) file doppio o non elaborabile;
    c) omessa  o  errata  indicazione  del codice fiscale dell'utente
delegante,  per  i file inviati dai soggetti delegati di cui all'art.
15.
  Tutti  i  contratti  i  cui  dati  sono contenuti nel file scartato
vengono  respinti.  Tale  circostanza  viene  comunicata  tramite  il
servizio  telematico all'utente che ha effettuato la trasmissione del
file.
  3.  L'amministrazione  finanziaria attesta la registrazione di ogni
singolo   contratto  mediante  apposite  ricevute  nelle  quali  sono
indicati:
    a) i dati trasmessi dall'utente;
    b) la data e gli estremi di registrazione.
  4.  La  ricevuta  di cui al precedente comma non viene prodotta per
omessa  o  errata indicazione dei dati richiesti per la registrazione
telematica di cui all'art. 20, comma 1 e all'art. 21.
  5.  Le  ricevute  sono  predisposte  in  file, muniti del codice di
autenticazione dell'amministrazione finanziaria, da acquisire per via
telematica   dall'utente   che   ha  apposto  il  proprio  codice  di
autenticazione al file di contratti cui si riferiscono le ricevute.
  6. Per i file predisposti dai soggetti delegati di cui all'art. 15,
le  ricevute  possono  essere  acquisite  per  via  telematica  anche
dall'utente delegante.
  7. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili
per  l'acquisizione per via telematica entro cinque giorni lavorativi
dal  corretto invio del file di contratti cui si riferiscono e per un
periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
  8. Le ricevute che attestano la registrazione dei singoli contratti
sono  comunque  rese disponibili per i contraenti nell'ufficio presso
cui  il contratto e' stato registrato a partire dal trentesimo giorno
lavorativo successivo all'invio del file di contratti.
  Art.  23 (Adempimenti degli utenti della registrazione telematica).
- 1. Gli utenti devono:
    a) consegnare all'altra parte contraente copia della ricevuta che
attesta  la  registrazione  di  cui  all'art. 22, comma 3, al fine di
consentire la verifica dei dati trasmessi;
    b) conservare,  per  il  periodo  previsto dall'art. 18 del testo
unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i
contratti unitamente alle relative ricevute di registrazione anche al
fine   di   consentire  i  controlli  da  parte  dell'amministrazione
finanziaria.
  Art. 24 (Utilizzo del servizio telematico). - 1. Per l'utilizzo del
servizio telematico valgono le disposizioni di cui al precedente art.
10 commi 1, 2 e 3.";
    f) Infine e' aggiunto "l'allegato tecnico-bis.".