Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron, e' prorogato fino al 31 dicembre 1999. 2. Le missioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni per le stesse previste dagli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77. Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269 (Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron, nonche' autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo), e' il seguente: "1. l termini previsti dagli articoli 3-bis, commi 1 e 2, 3-quater, comma 1, 3-quinquies, comma 1, e 3-sexies, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, relativi alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, sono prorogati fino al 30 settembre 1999". - Il testo degli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77 (Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace), e' il seguente: "Art. 3-bis. - 1-2. (Omissis). 3. Al personale appartenente ai contingenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1o luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428. 4. Per le finalita' e nei termini temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economica, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioni". "Art. 3-quater. - 1. (Omissis). 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico prevista dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42. 3. Nel quadro delle attivita' di cui al comma 1 e' autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42". "Art. 3-quinquies. - 1. (Omissis). 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1o luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428". "Art. 3-sexies. - 1. (Omissis). 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42". "Art. 3-septies. - 1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si applicano le disposizioni sul trattamento assicurativo previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482. 2. Al personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174".