Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Il  termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
17  giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto  1999,  n.  269,  relativo  alla  partecipazione  di personale
militare   alle   missioni  internazionali  nei  territori  della  ex
Jugoslavia,  in  Albania e a Hebron, e' prorogato fino al 31 dicembre
1999.
  2. Le   missioni   di  cui  al  comma  1  sono  disciplinate  dalle
disposizioni  per  le stesse previste dagli articoli 3-bis, commi 3 e
4,  3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e
3-septies  del  decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.
                            Riferimenti normativi:
              - Il  testo  dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17
          giugno  1999,  n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  2 agosto  1999,  n.  269  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di proroga della partecipazione italiana a missioni
          internazionali   nei  territori  della  ex  Jugoslavia,  in
          Albania  e a Hebron, nonche' autorizzazione all'invio di un
          ulteriore  contingente  di  militari dislocati in Macedonia
          per le operazioni di pace nel Kosovo), e' il seguente:
              "1. l  termini previsti dagli articoli 3-bis, commi 1 e
          2,  3-quater,  comma 1,  3-quinquies,  comma 1, e 3-sexies,
          comma 1,   del   decreto-legge   28 gennaio  1999,  n.  12,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999,
          n.  77,  relativi alla partecipazione di personale militare
          alle   missioni   internazionali  nei  territori  della  ex
          Jugoslavia,  in Albania e ad Hebron, sono prorogati fino al
          30 settembre 1999".
              - Il testo degli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater,
          commi  2  e  3,  3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e
          3-septies   del   decreto-legge  28 gennaio  1999,  n.  12,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999,
          n.   77   (Disposizioni   urgenti   relative   a   missioni
          internazionali di pace), e' il seguente:
              "Art. 3-bis. - 1-2. (Omissis).
              3. Al  personale  appartenente ai contingenti di cui ai
          commi  1  e  2 si applicano le disposizioni sul trattamento
          economico  previste  dal  decreto-legge  1o luglio 1996, n.
          346,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1996, n. 428.
              4. Per  le  finalita' e nei termini temporali stabiliti
          dal  comma 1,  il Ministero della difesa e' autorizzato, in
          caso  di necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni
          della   legge  di  contabilita'  generale  dello  Stato,  a
          ricorrere  ad  acquisti  e lavori da eseguire in economica,
          senza  limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire
          2.000 milioni".
              "Art. 3-quater. - 1. (Omissis).
              2. Al  personale  appartenente al contingente di cui al
          comma 1   si  applicano  le  disposizioni  sul  trattamento
          economico prevista dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio
          1998,  n.  1,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          13 marzo 1998, n. 42.
              3. Nel  quadro  delle  attivita'  di  cui al comma 1 e'
          autorizzata   la   partecipazione  alla  missione  MAPE  di
          personale  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  e della
          Polizia  di  Stato.  In materia di trattamento economico si
          applicano   le   disposizioni   previste  dall'art.  3  del
          decreto-legge   13 gennaio  1998,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42".
              "Art. 3-quinquies. - 1. (Omissis).
              2. Al  personale  appartenente al contingente di cui al
          comma 1   si  applicano  le  disposizioni  sul  trattamento
          economico  previste  dal  decreto-legge  1o luglio 1996, n.
          346,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1996, n. 428".
              "Art. 3-sexies. - 1. (Omissis).
              2. Al  personale  appartenente al contingente di cui al
          comma 1   si  applicano  le  disposizioni  sul  trattamento
          economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio
          1998,  n.  1,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          13 marzo 1998, n. 42".
              "Art. 3-septies. - 1. Contro i rischi comunque connessi
          all'impiego  del  personale  di  cui  agli  articoli 3-bis,
          3-ter,  3-quater,  3-quinquies  e  3-sexies si applicano le
          disposizioni    sul   trattamento   assicurativo   previste
          dall'art.  3,  commi  2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno
          1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.
              2.  Al  personale  di  cui  agli articoli 3-bis, 3-ter,
          3-quater,   3-quinquies   e   3-sexies   si   applicano  le
          disposizioni   previste   dall'art.   2,   comma   4,   del
          decreto-legge  24 aprile  1997,  n.  108,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174".