IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 44 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 il quale prevede, nella disciplina a regime dei trasferimenti erariali, che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno; Visto l'art. 44 comma 2 del suddetto decreto il quale prevede che le modalita' della certificazione siano stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento con decreto del Ministro dell'interno; Visto l'art. 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n. 142, nel quale e' stabilito che i comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 recante "ordinamento finanziario e contabile degli enti locali"; Visto il decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 dicembre 1999 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 degli enti locali al 29 febbraio 2000; Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 15 settembre 1997, n. 342 che recita: "Al comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: e-bis) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia."; Considerata la necessita' di rinviare la presentazione della tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia a causa della recente approvazione del decreto di definizione dei suddetti parametri; Ritenuta la necessita' di predisporre, un sistema automatizzato di certificazione che tenga conto delle modalita' di certificazione relativa al bilancio di previsione 2000; Visto l'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 secondo il quale spetta alla regione Friuli Venezia Giulia disciplinare la finanza locale negli enti locali e finanziare gli stessi con oneri a carico del proprio bilancio, ad eccezione del servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite a comuni e province per i quali lo Stato provvede separatamente al finanziamento, nella misura determinata dalla normativa statale; Considerata la necessita' di emanare le modalita' della certificazione relativa al bilancio di previsione dell'anno 2000 nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna; Decreta: Art. 1. I comuni, le province e le comunita' montane devono compilare un certificato sul bilancio 2000 conforme agli allegati modelli che fanno parte integrante del presente decreto. Detto certificato va allegato al bilancio di previsione e con lo stesso inviato al competente organo regionale di controllo in un originale e sette copie autenticate. L'organo regionale di controllo, dopo aver attestato in calce al certificato che lo stesso e' regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo, lo inoltra in originale e quattro copie autenticate, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque entro il 30 aprile 2000 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunita' montane di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento. Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato. Le prefetture, la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti e le comunita' montane di quella regione ed il commissariato del Governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare l'originale dei certificati relativi agli enti ed alle comunita' montane, al Ministero dell'interno nonche' una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, una all'I.S.T.A.T. ed una all'A.N.C.I., all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M. a seconda della tipologia di ente locale.