L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

    Nella riunione del 28 dicembre 1999,
    Premesso che:
      l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/1995 (di
seguito:  legge  n.  481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') controlli lo svolgimento
dei  servizi  con  poteri  di  ispezione, di accesso, di acquisizione
della  documentazione  e delle notizie utili, determinando altresi' i
casi  di  indennizzo  automatico  da  parte del soggetto esercente il
servizio  nei  confronti  dell'utente  ove  il  medesimo soggetto non
rispetti  le  clausole  contrattuali o eroghi il servizio con livelli
qualitativi  inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio
di  cui  al  comma  37  del  medesimo  articolo  2,  nel contratto di
programma  ovvero  ai sensi della lettera h) del medesimo articolo 2,
comma 12;
      l'articolo  2,  comma  12,  lettera h), della legge 14 novembre
1995,  n.  481 prevede che l'Autorita' emani le direttive concernenti
la  produzione  e  l'erogazione  dei  servizi  da  parte dei soggetti
esercenti  i  servizi  medesimi,  definendo  i  livelli  generali  di
qualita'   riferiti  al  complesso  delle  prestazioni  e  i  livelli
specifici  di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire
all'utente;
      con  delibera  dell'Autorita'  31 luglio  1997,  n.  81/97  (di
seguito:  delibera n. 81/97), e' stato avviato il procedimento per la
formazione  di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettere
g)  e  h)  della  legge n. 481/1995, in tema di qualita' del servizio
dell'energia elettrica;
    Visti:
      la  legge  n.  481/1995,  recante norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilita';
      la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone
e  di  altri  soggetti  rispetto al trattamento dei dati personali, e
successive modificazioni e integrazioni;
      il  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n. 79, di attuazione
della  direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica;
      l'articolo  11  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
recante  riordino  e  potenziamento  di  meccanismi  e  strumenti  di
monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Visti:
      il   decreto   del   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri
18 settembre  1995,  recante  lo schema generale di riferimento della
Carta  dei  servizi  del settore elettrico, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 223 del 23 settembre 1995;
      la  delibera  dell'Autorita'  30 maggio 1997, n. 61/97, recante
disposizioni  generali in materia di svolgimento dei procedimenti per
la  formazione  delle  decisioni  di  competenza  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas;
      il  documento  "Rapporto  sulla qualita' del servizio elettrico
nel  1997"  approvato  dall'Autorita' in data 24 novembre 1998 (Prot.
AU/98/218);
      il  documento  "Risultati  dell'indagine  sulla soddisfazione e
sulle  aspettative  degli  utenti domestici di energia elettrica e di
gas"   approvato  dall'Autorita'  in  data  24 novembre  1998  (Prot.
AU/98/217);
      la  deliberazione dell'Autorita' 1 settembre 1999, n. 128/1999,
recante   la   definizione   di   obblighi   di  registrazione  delle
interruzioni  del  servizio di distribuzione dell'energia elettrica e
di  indicatori di continuita' del servizio, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999;
    Considerati gli esiti del procedimento avviato con la delibera n.
81/1997,  e  in  particolare  i  commenti  e  le osservazioni scritte
pervenuti  in relazione al documento per la consultazione "Disciplina
dei  livelli  specifici e generali relativi ai fattori commerciali di
qualita'   dei   servizi  di  distribuzione  e  vendita  dell'energia
elettrica e del gas", approvato dall'Autorita' in data 17 giugno 1999
(Prot. AU/99/130), e gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni
con i soggetti interessati, tenute nei giorni 15 e 16 settembre 1999;
    Considerato  che  nell'ambito  delle  suddette consultazioni sono
state tra l'altro segnalate:
      l'esigenza  di  circoscrivere  l'ambito  di  applicazione della
nuova  disciplina  dei  livelli  specifici  e  generali  di  qualita'
commerciale  dei  servizi  di distribuzione e di vendita dell'energia
elettrica  e del gas ai soggetti esercenti aventi un numero di utenti
superiore ad una soglia minima;
      l'opportunita'  di  prevedere  un'applicazione  graduale  della
nuova  disciplina,  a  motivo  della necessita' da parte dei soggetti
esercenti  di disporre di un congruo periodo di tempo per adeguare le
modalita'  operative  e  i  sistemi  informativi  e  rispondere  agli
obblighi derivanti dalla nuova disciplina;
    Considerato  che  la  qualita' del servizio di distribuzione e di
vendita  dell'energia elettrica comprende sia fattori commerciali che
fattori  tecnici, tra i quali ultimi e' preminente la continuita' del
servizio,  per la quale l'Autorita' ha presentato le proprie proposte
nel documento per la consultazione "Regolazione della continuita' del
servizio   di   distribuzione   dell'energia   elettrica",  approvato
dall'Autorita' in data 24 novembre 1999 (Prot. AU/275);
    Ritenuto che:
      sia opportuno definire livelli specifici e generali di qualita'
commerciale  dei  servizi  di distribuzione e di vendita dell'energia
elettrica e, a tal fine, indicatori di qualita' dei servizi medesimi,
determinando  altresi'  modalita'  di registrazione delle prestazioni
richieste  dagli  utenti  e  delle  prestazioni eseguite dai soggetti
esercenti;
      sia  opportuno  assicurare l'uniformita' e la completezza delle
modalita'  di  misura  dei  tempi  di  esecuzione  delle  prestazioni
richieste  dagli  utenti  al fine di assicurare una adeguata qualita'
commerciale   del   servizio  e  al  fine  di  introdurre  indennizzi
automatici  da  corrispondere agli utenti in caso di mancato rispetto
dei   livelli   specifici  e  generali  di  qualita',  riferiti  alla
tempestivita'   e   alla   puntualita'   nell'esecuzione   di   dette
prestazioni;
      sia  opportuno  prevedere  la  possibilita'  che  gli esercenti
definiscano  anche  su  base  locale standard specifici e generali di
qualita'  commerciale,  migliorativi  rispetto ai livelli di qualita'
definiti  dal  presente  provvedimento,  o riferiti a prestazioni non
previste  dallo  stesso,  anche  previo  accordo  con associazioni di
consumatori;
      sia   opportuno   in  sede  di  prima  attuazione  della  nuova
disciplina  prevederne l'applicazione solo ai soggetti esercenti che,
alla data del 31 dicembre 1999, abbiano un numero di utenti superiore
a cinquemila;
      sia  necessario prevedere gradualita' nei tempi di applicazione
della  nuova  disciplina, al fine di assicurare ai soggetti esercenti
un  congruo periodo di tempo per adeguare le modalita' operative ed i
sistemi informativi in ragione degli obblighi da essa derivanti;
                              Delibera:
                             Articolo 1
                             Definizioni
    Ai  fini  della  presente  direttiva,  si  applicano  le seguenti
definizioni:
      a) "Autorita'" e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
      b) "distribuzione"   e'   l'attivita'   di   trasporto   e   di
trasformazione  dell'energia  elettrica  sulle  reti ad alta, media e
bassa tensione;
      c) "esercente"  e' l'esercente il servizio di pubblica utilita'
nel   settore   dell'energia  elettrica  che  svolge  l'attivita'  di
distribuzione  e  l'attivita'  di  vendita  ai  clienti  del  mercato
vincolato in un'area territoriale;
      d) "utente"   e'   il   cliente   finale   vincolato  ai  sensi
dell'articolo  2,  comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79,  allacciato  alla  rete  di  distribuzione  e alimentato in bassa
tensione  o  in  media tensione, ivi compreso ogni altro soggetto che
richiede  all'esercente  l'esecuzione  di una prestazione relativa ai
servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica, pur non
avendo   tale   soggetto   stipulato  con  l'esercente  un  contratto
riguardante la prestazione;
      e) "livello  specifico  di  qualita'" e' il livello di qualita'
riferito alla singola prestazione da garantire all'utente;
      f) "livello  generale  di  qualita'"  e' il livello di qualita'
riferito al complesso delle prestazioni;
      g) "servizio"  e'  il  servizio di distribuzione e/o di vendita
dell'energia elettrica;
      h) "alta  tensione"  (AT)  e'  la tensione nominale tra le fasi
superiore a 35 kV e non superiore a 150 kV;
      i) "media  tensione"  (MT)  e' la tensione nominale tra le fasi
superiore a 1 kV e non superiore a 35 kV;
      j)  "bassa  tensione"  (BT) e' la tensione nominale tra le fasi
non superiore a 1 kV;
      k)  "nodo"  e'  il  punto del circuito in cui e' elettricamente
connesso un numero di condutture maggiore o uguale a tre;
      l) "presa"  e'  la conduttura in bassa tensione, in partenza da
un  nodo  esistente,  che alimenta un singolo utente, o un insieme di
utenti i cui gruppi di misura siano affiancati e direttamente cablati
tra  di loro; qualora l'alimentazione avvenga mediante linea aerea su
pali,  si considera che la presa abbia inizio a partire dal sostegno,
questo escluso, piu' prossimo alla fornitura;
      m) "gruppo  di  misura"  e'  l'insieme di apparecchiature poste
presso il punto di consegna dell'energia elettrica all'utente, atto a
misurare  l'energia  elettrica  fornita  ed eventualmente dedicato ad
altre funzioni caratteristiche del punto di consegna;
      n) "punto di consegna" e' il punto di confine tra l'impianto di
proprieta' dell'esercente e l'impianto dell'utente;
      o) "esecuzione   di   lavori  semplici"  e'  la  realizzazione,
modifica  o  sostituzione  a  regola  d'arte  dell'impianto  in bassa
tensione  di  proprieta'  dell'esercente,  su  richiesta dell'utente,
eseguita  con  un  intervento limitato alla presa ed eventualmente al
gruppo di misura;
      p) "esecuzione   di  lavori  complessi"  e'  la  realizzazione,
modifica  o  sostituzione a regola d'arte dell'impianto di proprieta'
dell'esercente,  su  richiesta  dell'utente,  in  tutti  i  casi  non
compresi nella definizione di esecuzione di lavori semplici;
      q) "completamento  del lavoro richiesto" e' la realizzazione, a
regola   d'arte,   del   lavoro   richiesto   dall'utente,   comprese
l'installazione  del gruppo di misura e l'attivazione della fornitura
ove richiesta contestualmente al lavoro medesimo;
      r) "atti  di  terzi"  sono  le  concessioni,  autorizzazioni  o
servitu'  il  cui  ottenimento  e'  necessario per l'esecuzione della
prestazione   da   parte   dell'esercente,  escluse  le  concessioni,
autorizzazioni o servitu' la cui richiesta spetta all'utente;
      s) "tempo  per  l'ottenimento  degli atti di terzi" e' il tempo
intercorrente  tra  la  data  di  richiesta  dell'atto presentata per
ultima  e la data, quale risultante dal protocollo dell'esercente, di
ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;
      t) "attivazione  della fornitura" e' l'avvio dell'alimentazione
del  punto  di  consegna  della  fornitura,  a  seguito o di un nuovo
contratto  di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali,
o  di  subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso
interventi   limitati   al  gruppo  di  misura,  inclusa  l'eventuale
installazione o sostituzione del gruppo di misura medesimo;
      u) "disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente" e'
la sospensione della fornitura a seguito della disdetta del contratto
da  parte  dell'utente  con  sigillatura  o  rimozione  del gruppo di
misura;
      v) "riattivazione  della fornitura in seguito a sospensione per
morosita'"  e' il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna
che  pone  fine,  a  fronte del pagamento da parte dell'utente moroso
delle  somme  dovute,  alla  sospensione  della  fornitura effettuata
dall'esercente  nel  rispetto  delle  procedure di preavviso previste
dalla   normativa  vigente  e  dai  provvedimenti  dell'Autorita'  in
particolare,   dalle  clausole  contrattuali  e  dal  regolamento  di
servizio  predisposto  dall'esercente ai sensi dell'articolo 2, comma
37, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
      w)  "verifica  del  gruppo  di  misura"  e'  l'accertamento del
corretto  funzionamento  del gruppo di misura in riferimento a quanto
previsto dalla normativa tecnica vigente;
      x) "verifica della tensione di fornitura" e' l'accertamento del
livello  di  tensione  nel  punto di consegna in riferimento a quanto
previsto dalla normativa tecnica vigente;
      y)  "reclamo  scritto" e' ogni comunicazione scritta presentata
presso   uno   sportello,   ufficio   periferico   o   sede  centrale
dell'esercente   con   la  quale  l'utente  esprime  chiaramente  una
lamentela  circa  la  non  coerenza  del servizio ottenuto con le sue
aspettative  in  merito  ad  uno o piu' requisiti definiti da leggi o
provvedimenti    amministrativi,    dal    contratto   di   fornitura
sottoscritto,  dal  regolamento  di servizio ed ad ogni altro aspetto
relativo ai rapporti tra esercente ed utente;
      z) "richiesta  di  informazioni  scritta" e' ogni comunicazione
scritta,  presentata  presso uno sportello, ufficio periferico o sede
centrale  dell'esercente, con la quale l'utente formula una richiesta
di informazioni in merito al servizio ottenuto;
      aa)  "lettura"  e'  la  rilevazione da parte dell'esercente dei
dati  espressi  dal  totalizzatore  numerico del gruppo di misura, al
fine di quantificare a consuntivo i consumi dell'utente;
      bb)  "autolettura"  e' la rilevazione da parte dell'utente e la
conseguente   comunicazione   all'esercente  dei  dati  espressi  dal
totalizzatore numerico del gruppo di misura;
      cc) "data di ricevimento della richiesta" e':
        per  le  richieste scritte, la data risultante dal protocollo
dell'esercente;
        per  le  richieste trasmesse per via telefonica o telematica,
la  data  di  inserimento  della  richiesta  nel  sistema informativo
dell'esercente;
        per   le   richieste   presentate  presso  sportelli,  uffici
periferici  o  sede  centrale  dell'esercente,  la  data riportata su
appositi   moduli   predisposti  dall'esercente  ovvero  la  data  di
inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'esercente;
      dd)  "data  di  comunicazione  di  ultimazione  dei  lavori  da
realizzarsi a cura dell'utente" e':
        per   le   comunicazioni  scritte,  la  data  risultante  dal
protocollo dell'esercente;
        per   le   comunicazioni   trasmesse  per  via  telefonica  o
telematica,  la  data  di inserimento della comunicazione nel sistema
informativo dell'esercente;
        per  le  comunicazioni  presentate  presso  sportelli, uffici
periferici  o  sede  centrale  dell'esercente,  la  data riportata su
appositi   moduli   predisposti  dall'esercente  ovvero  la  data  di
inserimento    della    comunicazione    nel    sistema   informativo
dell'esercente;
      ee)  "conferma  della  richiesta  della  verifica del gruppo di
misura"  e'  l'accettazione da parte dell'utente degli oneri previsti
dall'esercente  per il caso in cui sia accertato che il funzionamento
del  gruppo  di  misura  e'  corretto  in  riferimento alla normativa
tecnica vigente;
      ff)  "conferma della richiesta della verifica della tensione di
fornitura"   e'  l'accettazione  da  parte  dell'utente  degli  oneri
previsti  dall'esercente  per  il  caso  in  cui sia accertato che il
valore della tensione di fornitura e' conforme alla normativa tecnica
vigente;
      gg)  "data  di  ricevimento  della  conferma della richiesta di
verifica" e':
        per  le  conferme  scritte, la data risultante dal protocollo
dell'esercente;
        per le conferme trasmesse per via telefonica o telematica, la
data  di  inserimento  della  comunicazione  nel  sistema informativo
dell'esercente;
        per   le   conferme   presentate   presso  sportelli,  uffici
periferici  o  sede  centrale  dell'esercente,  la  data riportata su
appositi moduli predisposti dall'esercente;
      hh)  "data  di messa a disposizione" e' la data di invio, quale
risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del documento
relativo  alle prestazioni di cui agli articoli 4, 5, 11, 12, 13 e 14
della presente direttiva, ovvero la data di comunicazione all'utente,
come  inserita  nel sistema informativo dell'esercente, dell'avvenuta
predisposizione di detto documento;
      ii) "appuntamento personalizzato" e' l'appuntamento fissato, su
richiesta   dell'utente,   in   data  successiva  a  quella  proposta
dall'esercente.