IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                     del Ministero delle finanze
                           di concerto con
                        Il DIRETTORE GENERALE
                dei servizi generali e del personale
         del Ministero delle politiche agricole e forestali
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni,  concernente  la razionalizzazione dell'organizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche  e la revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego;
  Visto  l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
quale  prevede  che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
delle finanze e delle politiche agricole e forestali;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, con il quale si e' provveduto al
riordino  della  materia  dei  giochi e delle scommesse relativi alle
corse  dei  cavalli,  per  quanto attiene agli aspetti organizzativi,
funzionali,  fiscali  e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi
proventi;
  Considerato che l'art. 25 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica  n.  169  del  1998  prevede che le concessioni attribuite
dall'Unione   nazionale   per   l'incremento   delle   razze   equine
(U.N.I.R.E.),  in atto alla data di entrata in vigore del regolamento
stesso possono essere rinnovate per una sola volta, fermo restando il
rispetto  dei  criteri  di  cui  all'art.  2,  comma 1,  dello stesso
decreto;
  Considerato  che  lo  schema  di convenzione per l'affidamento agli
allibratori  dei  servizi relativi all'accettazione delle scommesse a
quote  fissa  all'interno  degli ippodromi sull'esito delle corse dei
cavalli  che  ivi si svolgono e' all'esame del Consiglio di Stato per
l'acquisizione del prescritto parere;
  Vista  la  direttiva emanata il 29 dicembre 1999 dal Ministro delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole e
forestali,  nella quale e' stabilito che al fine di evitare qualsiasi
interruzione  dei  servizi  di accettazione delle scommesse ippiche a
quota fissa all'interno degli ippodromi e conseguenti danni erariali,
occorre  provvedere  al  rinnovo delle convenzioni in atto, fino alla
stipula delle nuove convenzioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nelle   more   dell'emanazione   della   convenzione   tipo  per
l'esercizio   delle   scommesse   a   quota  fissa,  da  parte  degli
allibratori,  all'interno  degli ippodromi sull'esito delle corse dei
cavalli che ivi si svolgono e fino al rinnovo dei rapporti concessori
previsti  dall'art.  25  del  decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile  1998  n.  169,  restano  in  vigore  le convenzioni in atto
relative  all'esercizio  delle  predette  scommesse, subordinatamente
alla  verifica  del  rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1,
del citato decreto n. 169/1998