LA COMMISSIONE
  Visto  il  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modifiche  ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del
1993);
  Visto  l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993,
come  sostituito  dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
ha  istituito  la  Commissione  di  vigilanza  sui fondi pensione (di
seguito COVIP), dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico,
con  lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione
e  gestione  dei fondi per la funzionalita' del sistema di previdenza
complementare;
  Visto l'art. 6, comma 4-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993
che  ha  previsto  che  il  processo  di  selezione dei gestori delle
risorse  raccolte dai fondi pensione debba essere condotto secondo le
istruzioni  emanate  dalla  COVIP  e comunque in modo da garantire la
trasparenza  del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalita'
gestionali,  decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri
di scelta dei gestori;
                              Delibera
di  adottare  le  unite  istruzioni  per il processo di selezione dei
gestori delle risorse dei fondi pensione.
  La  presente  delibera  e le unite istruzioni sono pubblicate nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e nel bollettino della
COVIP.
    Roma, 9 dicembre 1999
Il presidente: Bessone

ISTRUZIONI PER IL PROCESSO DI SELEZIONE DEI GESTORI DELLE RISORSE DEI
                           FONDI PENSIONE
                               Art. 1.
                             Definizioni
    1. Ai fini delle presenti istruzioni si definiscono:
      decreto:  il  decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n. 124, e
successive integrazioni e modificazioni;
      fondo: il fondo pensione che procede alla selezione dei gestori
ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis del decreto;
      bando:  la  richiesta  di  offerte da pubblicarsi su almeno due
quotidiani    tra    quelli   a maggiore   diffusione   nazionale   o
internazionale ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis del decreto;
      candidati:  i  soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a),
b)  e  c) del decreto che si propongono per la gestione delle risorse
del Fondo secondo le modalita' stabilite nel bando;
      incarico: l'incarico di gestione, qualificato in relazione alla
politica  di  investimento e agli obiettivi predeterminati dal Fondo,
per il quale sono richieste le offerte.