IL RETTORE VISTO lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n 1330, e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n 1592; VISTO il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071, - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73; VISTO il regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario- e successive modificazioni; VISTA la legge 11.4.1953 n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore; VISTA la legge 21 febbraio 1980, n 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; VISTO il D.P.R. n 382 dell'11/7/1980, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16; VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 1330 del 4/10/1971 con cui e' stata inserita nello statuto dell'Universita' degli studi di Ancona la Facolta' di Medicina e Chirurgia; VISTA la nota ministeriale n 1566 del 29/7/1966 con la quale si trasmette copia del D.I. 24/7/1996 relativo all'approvazione della tabella XVIII - ter recante gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n 341 al fine di permettere l'inizio delle procedure per l'immediata modifica dell'ordinamento didattico della suddetta Facolta'; VISTO il predetto decreto 24/7/1996 emesso dal Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanita', pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 241 del 14 ottobre 1996 ed in particolare il Titolo I - Norme generali; VISTE le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Universita', rispettivamente in data 25/9/96 dal Consiglio di Facolta' di Medicina e Chirurgia, 9/10/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/10/96 dal Senato Accademico, volte ad ottenere, a recepimento del precitato D.M. 24/7/1996, la modifica di statuto con l'inserimento al titolo 5 dei diplomi universitari di Dietista, Fisioterapista, Igienista Dentale, Infermiere, Logopedista, Ortottista-Assistente in Oftalmologia, Ostetrica/o, Podologo, Tecnico Audioprotesista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di radiologia medica e relativi ordinamenti e con l'inserimento delle norme generali (art. 5.5); RICONOSCIUTA la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n 1592; VISTA la propria nota n 22507 del 12/5/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate; VISTA la nota ministeriale n 1984 del 28/7/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 19/6/1997, in merito al riordinamento dei corsi di diploma universitario di Fisioterapista, Infermiere, Ortottista-assistente in Oftalmologia, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico ed all'istituzione dei corsi di diploma universitario di Dietista, Igienista dentale, Logopedista, Ostetrica/o, Tecnico audioprotesista, Tecnico sanitario di radiologia medica, al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 16 della legge 11.5.1989 n 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria; VERIFICATO che nella precitata seduta e nelle successive il CUN non ha espresso parere in merito alla precitata richiesta di inserimento a statuto delle norme generali di cui al precitato Decreto interministeriale 24/7/96; RAVVISATA tuttavia la necessita' ed urgenza dell'inserimento a statuto delle norme generali dei diplomi universitari istituiti presso la Facolta' di Medicina e Chirurgia onde garantire l'ordinato svolgimento dei corsi; VISTO l'art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le circolari ministeriali n 2079 del 5 agosto 1997 e n 1/98 del 16/6/98 == DECRETA Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse e' ulteriormente modificato come appresso: ART. 1 All'art. 5.5 vengono inserite le norme generali di cui al Decreto interministeriale 24/7/1996, Titolo I. CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO NORME GENERALI Art. 1 -Finalita', organizzazione, requisiti di accesso 1.1 - Presso la facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' degli studi di Ancona sono istituiti i seguenti Corsi di Diploma Universitario che rilasciano i corrispondenti titoli di studio: 1.Dietista 2. Fisioterapista 3. Igienista Dentale 4. Infermiere 5. Logopedista 6. Ortottista- Assistente di oftalmologia 7. Ostetrica/o 8. Tecnico Audioprotesista 9. Tecnico Sanitario di Laboratorio biomedico 10. Tecnico di Neurofisiopatologia 11. Tecnico Sanitario di Radiologia medica La formazione deve garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico- pratico, nella misura eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione Europea. I corsi hanno durata triennale, e si concludono con un esame finale (Esame di stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale. Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti; deve altresi' acquisire la capacita' di aggiornarsi, di valutare i propri comportamenti e di svolgere attivita' di ricerca. 1.2 - I corsi sono attivati, in conformita' ai protocolli d'intesa stipulati tra le Universita' e le Regioni, e si svolgono in sede ospedaliera- Policlinici universitari, IRCCS, Ospedali - e presso le altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, nonche' presso Istituzioni private accreditate. Le strutture sede di formazione debbono avere i requisiti minimi stabiliti per ciascun Corso di Di- ploma Universitario ai fini dell'accreditamento della struttura medesima. 1.3 - In base alla normativa dell'Unione Europea e con l'osservanza delle relative specifiche norme, nonche' della normativa nazionale, possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del Diploma Universitario e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi possessori del Diploma per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni di base ed in particolare: a. Corsi rivolti alla formazione complementare, su tipologie stabilite con Decreti del Ministero della Sanita', emanati secondo le norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate; b. Corsi di perfezionamento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, con oneri per il S. S. N. esclusivamente in presenza di Convenzioni con le Regioni, secondo modalita' concordata tra le parti. 1.4 - Nel Corso di Diploma sono riconoscibili crediti per frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, relativamente a corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata dal Consiglio di Corso di Diploma. L'applicazione della norma non implica, ai sensi delle direttive dell'Unione Europea, abbreviazioni di corso, ne' esime dal conseguire il monte- ore complessivo per l'accesso all'esame finale. 1.5 - Sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali della formazione e tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, il numero effettivo degli iscritti a ciascun Corso di Diploma e' determinato con Decreto del Ministero della Sanita' di concerto con il Ministero dell'Universita' della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Il decreto deve essere emanato entro il 30 aprile di ciascun anno. Il numero effettivo degli ammessi ogni anno non puo' essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento. 1.6 - Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del Corso di Diploma, nel limite dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo. Il Consiglio di Corso di Diploma approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verra' effettuata la prova scritta, concernente comunque settori di cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche. L'ammissione al Corso avviene previo accertamento medico di idoneita' psico- fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale. 1.7 - I docenti universitari, a cio' destinati dal Consiglio di Facolta', sono titolari di insegnamento nel Corso di Diploma Universitario. I docenti non universitari del S. S. N. sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Universita', su proposta del Consiglio di Corso di Diploma e delibera del Consiglio di Facolta' e nulla osta del Direttore Generale della struttura di appartenenza. All'avvio dei Corsi i docenti ospedalieri sono proposti dal legale rappresentante dell'Azienda. La titolarita' dei corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in base alla tabella di equiparazione tra settori scientifico disciplinari, di cui alla legge 341/1990, e discipline ospedaliere stabilite con Decreto interministeriale Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica- Ministero della Sanita'. 1.8 - Sono organi del Corso di Diploma: a) il Consiglio di Corso di Diploma, costituito da tutti i docenti del Corso; b) il presidente del Corso, responsabile del medesimo; egli e' eletto ogni tre anni tra i Professori di ruolo di I fascia dai membri del Consiglio di Corso di Diploma; c) il coordinatore dell'insegnamento tecnico- pratico e di tirocinio, nominato dal Consiglio di Corso di D. U. tra coloro che, in servizio presso la struttura sede del Corso, sulla base del curriculum che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il Corso. Il Coordinatore degli insegnamenti tecnico- pratici dura in carica per tre anni, e' responsabile degli insegnamenti tecnico- pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico- scientifici, organizza le attivita' complementari, assegna i tutori e ne supervede l'attivita', garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico- pratici. Il Consiglio di Corso di Diploma individua un coordinatore didattico per ciascun anno di corso ed individua altresi' forme di tutorato per la formazione tecnico- pratica. 1.9 - Il coordinamento organizzativo nelle sedi non universitarie e' demandato ad una Commissione mista composta da due docenti universitari, due ospedalieri ed un medico dirigente di II livello con funzioni di coordinatore, delegato dal Direttore Generale. 1.10 - E' istituito un Osservatorio nazionale permanente (ONP) per la valutazione della qualita' dell'insegnamento e la rispondenza dell'attivita' dei Corsi di Diploma agli obiettivi didattici generali di ciascuno di essi, nonche' per la verifica almeno ogni triennio, attraverso richieste documentali ed anche attraverso analisi in loco, della qualita' dei Corsi nelle sedi. L'Osservatorio e' costituito presso il Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanita'. L'Osservatorio e' costituito da: - tre esperti o funzionari ciascuno per il Ministero Universita' e Ricerca scientifica e tecnologica e per il Ministero della Sanita'; - due rappresentanti delle Facolta' di Medicina e Chirurgia, designati dalla Conferenza dei Presidi tra i Responsabili delle strutture didattiche di Diplomi Universitari; - tre esperti rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni, tra i responsabili delle strutture di coordinamento organizzativo delle strutture didattiche. L'Osservatorio e' integrato per l'attivita' relativa a ciascun Corso di Diploma da 1 Presidente della relativa struttura didattica e da 1 rappresentante dello specifico Ordine, Collegio o Associazione professionale. Il Ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica procede alla costituzione ed alle integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni. L'Osservatorio puo' eventualmente coinvolgere studenti nell'attivita' di valutazione. In caso di verifica negativa, anche a seguito di sopralluogo in sede di funzionari ministeriali, sono dettate prescrizioni sulle strutture ed attrezzature o sull'attivita' didattica e di addestramento professionale alle quali il Corso di Diploma o sua sezione deve adeguarsi nei termini prescritti e comunque non oltre i due anni, trascorsi i quali, senza che siano intervenuti i prescritti adeguamenti, il Corso o la sezione sono soppressi.