IL RETTORE 
VISTO lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Ancona,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n 1330, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato
con Regio Decreto 31 agosto 1933 n 1592; 
VISTO il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071, -  modifiche  ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - 
convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73; 
VISTO il regio decreto 30  settembre  1938  n.  1652  -  disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario- e successive modificazioni; 
VISTA  la  legge  11.4.1953  n.  312,  libera  inclusione  di   nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  Universita'  e  degli
Istituti di istruzione superiore; 
VISTA la legge 21 febbraio 1980, n  28,  delega  al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; 
VISTO il D.P.R. n 382  dell'11/7/1980,  riordinamento  della  docenza
universitaria e relativa fascia di formazione per la  sperimentazione
organizzativa e didattica; 
VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, concernente l'istituzione del 
Ministero dell'Universita' 
e della Ricerca Scientifica  e  Tecnologica  ed  in  particolare  gli
articoli 6 e 16; 
VISTA la legge 19 novembre 1990 n.  341,  recante  la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari; 
VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  1330  del
4/10/1971 con cui e' stata inserita  nello  statuto  dell'Universita'
degli studi di Ancona la Facolta' di Medicina e Chirurgia; 
VISTA la nota ministeriale n 1566  del  29/7/1966  con  la  quale  si
trasmette copia del D.I. 24/7/1996  relativo  all'approvazione  della
tabella XVIII - ter recante gli ordinamenti didattici  dei  corsi  di
diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9
della legge 19 novembre 1990, n 341 al fine  di  permettere  l'inizio
delle procedure per l'immediata modifica  dell'ordinamento  didattico
della suddetta Facolta'; 
VISTO   il   predetto   decreto   24/7/1996   emesso   dal   Ministro
dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   di
concerto con il Ministro della Sanita',  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla G.U. n. 241 del 14 ottobre 1996 ed in  particolare  il
Titolo I - Norme generali; 
VISTE  le  proposte  formulate  dagli  Organi  Accademici  di  questa
Universita',  rispettivamente  in  data  25/9/96  dal  Consiglio   di
Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia,  9/10/96   dal   Consiglio   di
Amministrazione e 25/10/96 dal Senato Accademico, volte ad  ottenere,
a recepimento del precitato D.M. 24/7/1996, la  modifica  di  statuto
con l'inserimento al titolo 5 dei diplomi universitari  di  Dietista,
Fisioterapista,   Igienista   Dentale,    Infermiere,    Logopedista,
Ortottista-Assistente in Oftalmologia, Ostetrica/o, Podologo, Tecnico
Audioprotesista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico,  Tecnico
di neurofisiopatologia,  Tecnico  ortopedico,  Tecnico  sanitario  di
radiologia medica e relativi ordinamenti e  con  l'inserimento  delle
norme generali (art. 5.5); 
RICONOSCIUTA  la  particolare  necessita'  di  approvare   le   nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n 1592; 
VISTA la propria nota n 22507 del 12/5/97 con  la  quale  sono  state
trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate; 
VISTA la nota ministeriale n 1984  del  28/7/1997  con  la  quale  si
trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal  CUN  nella
seduta del 19/6/1997, in merito al riordinamento dei corsi di diploma
universitario di Fisioterapista, Infermiere, Ortottista-assistente in
Oftalmologia, Tecnico di neurofisiopatologia,  Tecnico  sanitario  di
laboratorio  biomedico  ed  all'istituzione  dei  corsi  di   diploma
universitario   di   Dietista,   Igienista   dentale,    Logopedista,
Ostetrica/o, Tecnico audioprotesista, Tecnico sanitario di radiologia
medica, al fine di predisporre, ai sensi  e  per  gli  effetti  degli
articoli 6 e 16 della legge 11.5.1989  n  168,  il  relativo  decreto
rettorale di modifica statutaria; 
VERIFICATO che nella precitata seduta e nelle successive il  CUN  non
ha espresso parere in merito alla precitata richiesta di  inserimento
a  statuto  delle  norme  generali  di  cui  al   precitato   Decreto
interministeriale 24/7/96; 
RAVVISATA  tuttavia  la  necessita'  ed  urgenza  dell'inserimento  a
statuto delle  norme  generali  dei  diplomi  universitari  istituiti
presso la Facolta' di Medicina e Chirurgia onde garantire  l'ordinato
svolgimento dei corsi; 
VISTO l'art. 17, commi 95, 101 e 119,  della  legge  n.  127  del  15
maggio 1997 e le circolari ministeriali n 2079 del 5 agosto 1997 e n 
1/98 del 16/6/98 == 
DECRETA 
Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ancona  approvato  e
modificato  con  decreti  di  cui  nelle  premesse  e'  ulteriormente
modificato come appresso: 
ART. 1 
All'art. 5.5 vengono inserite le norme generali  di  cui  al  Decreto
interministeriale 24/7/1996, Titolo I. 
CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO 
NORME GENERALI 
Art. 1 -Finalita', organizzazione, requisiti di accesso 
1.1 - Presso la facolta' di  Medicina  e  Chirurgia  dell'Universita'
degli studi di Ancona sono istituiti  i  seguenti  Corsi  di  Diploma
Universitario che rilasciano i corrispondenti titoli di studio: 
1.Dietista 
2. Fisioterapista 
3. Igienista Dentale 
4. Infermiere 
5. Logopedista 
6. Ortottista- Assistente di oftalmologia 
7. Ostetrica/o 
8. Tecnico Audioprotesista 
9. Tecnico Sanitario di Laboratorio biomedico 
10. Tecnico di Neurofisiopatologia 
11. Tecnico Sanitario di Radiologia medica 
La formazione deve garantire,  oltre  ad  una  adeguata  preparazione
teorica, un congruo  addestramento  professionale  tecnico-  pratico,
nella misura  eventualmente  stabilita  dalla  normativa  dell'Unione
Europea. I corsi hanno durata triennale, e si concludono con un esame
finale (Esame di stato con valore abilitante) e con il  rilascio  del
relativo titolo professionale. 
Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi  didattici
teorici, pratici e di tirocinio stabiliti  nei  singoli  ordinamenti;
deve altresi' acquisire la capacita' di aggiornarsi,  di  valutare  i
propri comportamenti e di svolgere attivita' di ricerca. 
1.2 - I corsi sono attivati, in conformita'  ai  protocolli  d'intesa
stipulati tra le Universita' e le Regioni,  e  si  svolgono  in  sede
ospedaliera- Policlinici universitari, IRCCS, Ospedali - e presso  le
altre strutture del  Servizio  Sanitario  Nazionale,  nonche'  presso
Istituzioni private accreditate.  Le  strutture  sede  di  formazione
debbono avere i requisiti minimi stabiliti per ciascun Corso  di  Di-
ploma  Universitario  ai  fini  dell'accreditamento  della  struttura
medesima. 
1.3 - In base alla normativa dell'Unione Europea e  con  l'osservanza
delle relative specifiche norme, nonche' della  normativa  nazionale,
possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione  riservati  ai
possessori del Diploma Universitario  e  finalizzati  alla  ulteriore
qualificazione  degli  stessi  possessori  del  Diploma  per   quanto
riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni
di base ed in particolare: 
a.  Corsi  rivolti  alla  formazione  complementare,   su   tipologie
stabilite con Decreti del Ministero della Sanita', emanati secondo le
norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate; 
b. Corsi di perfezionamento ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/1982, con oneri per il S. S. N.  esclusivamente  in
presenza di Convenzioni con le Regioni, secondo modalita'  concordata
tra le parti. 
1.4 - Nel Corso di Diploma sono riconoscibili crediti  per  frequenza
di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o  all'estero,
relativamente a  corsi  con  contenuti  teorici  e  pratici  ritenuti
equivalenti, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 19 novembre  1990,
n. 341. 
La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata  dal  Consiglio
di Corso di Diploma. 
L'applicazione della norma non  implica,  ai  sensi  delle  direttive
dell'Unione Europea, abbreviazioni di corso, ne' esime dal conseguire
il monte- ore complessivo per l'accesso all'esame finale. 
1.5 - Sulla base delle  indicazioni  contenute  nei  piani  regionali
della formazione e tenuto conto delle esigenze  sanitarie  nazionali,
il numero effettivo degli iscritti a  ciascun  Corso  di  Diploma  e'
determinato con Decreto del Ministero della Sanita' di  concerto  con
il   Ministero   dell'Universita'   della   Ricerca   Scientifica   e
Tecnologica. Il decreto deve essere emanato entro  il  30  aprile  di
ciascun anno. 
Il numero effettivo degli ammessi ogni anno non puo' essere superiore
al numero massimo stabilito in sede di accreditamento. 
1.6 - Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al  primo
anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria  di  secondo
grado di durata quinquennale. 
Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a  quello  dei  posti
disponibili, l'accesso al primo anno del Corso di Diploma, nel limite
dei posti determinati, e' subordinato  al  superamento  di  un  esame
mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei
punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di  scuola
secondaria superiore in misura pari al  30%  del  restante  punteggio
complessivo. 
Il Consiglio di Corso di Diploma approva,  con  almeno  sei  mesi  di
anticipo rispetto alla data della  prova,  gli  argomenti  sui  quali
verra' effettuata la prova scritta, concernente comunque  settori  di
cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche. 
L'ammissione al Corso avviene previo accertamento medico di idoneita'
psico- fisica  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  specifiche  del
singolo profilo professionale. 
1.7 - I docenti universitari,  a  cio'  destinati  dal  Consiglio  di
Facolta',  sono  titolari  di  insegnamento  nel  Corso  di   Diploma
Universitario. I docenti non universitari del S. S. N. sono  nominati
annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Universita',  su  proposta
del Consiglio di  Corso  di  Diploma  e  delibera  del  Consiglio  di
Facolta' e nulla osta  del  Direttore  Generale  della  struttura  di
appartenenza. All'avvio dei Corsi i docenti ospedalieri sono proposti
dal legale rappresentante dell'Azienda. 
La titolarita' dei  corsi  d'insegnamento  previsti  dall'ordinamento
didattico universitario e' affidata di norma a  personale  del  ruolo
sanitario dipendente dalle strutture presso le  quali  si  svolge  la
formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in  base  alla
tabella di equiparazione tra settori scientifico disciplinari, di cui
alla legge 341/1990, e discipline ospedaliere stabilite  con  Decreto
interministeriale  Ministero   dell'Universita'   e   della   Ricerca
Scientifica e Tecnologica- Ministero della Sanita'. 
1.8 - Sono organi del Corso di Diploma: 
a) il Consiglio di Corso di Diploma, costituito da  tutti  i  docenti
del Corso; 
b) il presidente del Corso, responsabile del medesimo; egli e' eletto
ogni tre anni tra i Professori di ruolo di I fascia  dai  membri  del
Consiglio di Corso di Diploma; 
c) il coordinatore dell'insegnamento tecnico- pratico e di tirocinio,
nominato dal Consiglio di Corso di D. U. tra coloro che, in  servizio
presso la struttura sede del Corso, sulla  base  del  curriculum  che
tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo
professionale, cui corrisponde il Corso. 
Il Coordinatore degli insegnamenti tecnico- pratici  dura  in  carica
per tre anni, e' responsabile degli insegnamenti tecnico-  pratici  e
del loro coordinamento con  gli  insegnamenti  teorico-  scientifici,
organizza le attivita' complementari, assegna i tutori e ne supervede
l'attivita',  garantisce  l'accesso  degli  studenti  alle  strutture
qualificate come sede di insegnamenti tecnico- pratici. 
Il Consiglio di Corso di Diploma individua un coordinatore didattico 
per ciascun anno di corso ed 
individua altresi' forme  di  tutorato  per  la  formazione  tecnico-
pratica. 
1.9 - Il coordinamento organizzativo nelle sedi non universitarie  e'
demandato  ad  una  Commissione  mista  composta   da   due   docenti
universitari, due ospedalieri ed un medico dirigente  di  II  livello
con funzioni di coordinatore, delegato dal Direttore Generale. 
1.10 - E' istituito un Osservatorio nazionale permanente (ONP) per la
valutazione  della  qualita'  dell'insegnamento  e   la   rispondenza
dell'attivita' dei Corsi di Diploma agli obiettivi didattici generali
di ciascuno di essi, nonche' per la verifica  almeno  ogni  triennio,
attraverso richieste documentali ed anche attraverso analisi in loco,
della qualita' dei Corsi nelle sedi. 
L'Osservatorio e' costituito presso il Ministero  dell'Universita'  e
della Ricerca scientifica e tecnologica,  con  decreto  del  Ministro
dell'Universita'  e  della  Ricerca  scientifica  e  tecnologica   di
concerto con il Ministro della Sanita'. L'Osservatorio e'  costituito
da: 
- tre esperti o funzionari ciascuno per il  Ministero  Universita'  e
Ricerca scientifica e tecnologica e per il Ministero della Sanita'; 
-  due  rappresentanti  delle  Facolta'  di  Medicina  e   Chirurgia,
designati dalla Conferenza  dei  Presidi  tra  i  Responsabili  delle
strutture didattiche di Diplomi Universitari; 
- tre esperti rappresentanti delle Regioni, designati dalla 
Conferenza permanente dei Presidenti delle 
Regioni,  tra  i  responsabili  delle  strutture   di   coordinamento
organizzativo delle strutture didattiche. 
L'Osservatorio e' integrato per l'attivita' relativa a ciascun  Corso
di Diploma da 1 Presidente della relativa struttura didattica e da  1
rappresentante  dello  specifico  Ordine,  Collegio  o   Associazione
professionale.  Il  Ministro   dell'Universita'   e   della   Ricerca
scientifica  e  tecnologica  procede  alla   costituzione   ed   alle
integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni. 
L'Osservatorio puo' eventualmente coinvolgere studenti nell'attivita'
di valutazione. 
In caso di verifica negativa, anche a seguito di sopralluogo in  sede
di funzionari ministeriali, sono dettate prescrizioni sulle strutture
ed  attrezzature  o  sull'attivita'  didattica  e  di   addestramento
professionale alle quali il Corso di Diploma o sua sezione deve 
adeguarsi nei termini prescritti e 
comunque non oltre i due anni, trascorsi i  quali,  senza  che  siano
intervenuti i prescritti adeguamenti, il  Corso  o  la  sezione  sono
soppressi.