IL RETTORE 
VISTO lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Ancona,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n 1330, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato
con Regio Decreto 31 agosto 1933 n 1592; 
VISTO il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071, - modifiche 
ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
- convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73; 
VISTO il regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652 - disposizioni 
sull'ordinamento didattico universitario- e successive modificazioni; 
VISTA la legge 11.4.1953 n. 312, libera inclusione di nuovi 
insegnamenti complementari negli statuti delle Universita' e degli 
Istituti di istruzione superiore; 
VISTA la legge 21 febbraio 1980, n  28,  delega  al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; 
VISTO il D.P.R. n 382  dell'11/7/1980,  riordinamento  della  docenza
universitaria e relativa fascia di formazione per la  sperimentazione
organizzativa e didattica; 
VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, concernente l'istituzione 
del  Ministero  dell'Universita'  e  della  Ricerca   Scientifica   e
Tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16; 
VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, recante la riforma degli 
ordinamenti didattici universitari; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 1330 del 
4/10/1971 con cui e' stata inserita nello statuto dell'Universita' 
degli studi di Ancona la Facolta' di Medicina e Chirurgia; 
VISTA la nota ministeriale n 1566 del 29/7/1966 con la quale si 
trasmette copia del D.I. 24/7/1996 relativo all'approvazione della 
tabella XVIII - ter recante gli ordinamenti didattici dei corsi di 
diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 
9 della legge 19 novembre 1990, n 341 al fine di permettere l'inizio 
delle procedure per l'immediata modifica dell'ordinamento 
didattico della suddetta Facolta'; 
VISTO   il   predetto   decreto   24/7/1996   emesso   dal   Ministro
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di 
concerto con il Ministro della Sanita', pubblicato nel supplemento 
ordinario alla G.U. n. 241 del 14 ottobre 1996 ed in particolare IL 
Titolo I - Norme generali e la tabella XVIII/ter - 01 Tabella corso 
di diploma universitario di DIETISTA di cui si chiede l'istituzione 
presso questa Universita'; 
VISTE  le  proposte  formulate  dagli  Organi  Accademici  di  questa
Universita', rispettivamente in data 25/9/96 dal Consiglio di 
Facolta' 
di Medicina e Chirurgia, 9/10/96 dal Consiglio di Amministrazione e 
25/10/96 dal Senato Accademico, volte ad ottenere la modifica di 
statuto con l'inserimento  del  corso  di  diploma  universitario  di
DIETISTA  nell'elenco  dei  corsi  di  diploma  universitario   della
Facolta' di Medicina e Chirurgia (art. 5.1) e l'inserimento al titolo
5 dell'art. 5.5.7 concernente il relativo ordinamento; 
RICONOSCIUTA la particolare necessita' di approvare le nuove 
modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo 
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n 1592; 
VISTA la propria nota n 22507 del 12/5/97 con  la  quale  sono  state
trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate; 
VISTA la propria nota n 28450 del 10/7/1997 con la quale, in 
riferimento alle predette modifiche di statuto inviate al Ministero 
per l'acquisizione del parere CUN, si inviava copia della relazione 
del Comitato regionale di coordinamento delle Universita' marchigiane 
riunitosi in data 4/6/1996 in cui risultava parere favorevole alla 
istituzione dei diplomi universitari e delle scuole di 
specializzazione della Facolta' di Medicina e Chirurgia per i quali 
era in corso la definizione degli ordinamenti didattici a condizione 
che fossero pubblicate le tabelle degli ordinamenti didattici entro 
il 1996; 
VISTA la nota ministeriale n 1984 del 28/7/1997 con la quale si 
trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella 
seduta del 19/6/1997, in merito alla istituzione del corso di diploma 
universitario di DIETISTA, al fine di predisporre, ai sensi 
e per gli effetti degli articoli 6 e 16 della legge 11.5.1989 n 
168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria; 
VERIFICATO che nell'ordinamento didattico del  diploma  universitario
di Dietista, trasmesso al Ministero dell'Universita' e della  Ricerca
Scientifica e Tecnologica per l'acquisizione del parere  CUN  compare
un mero errore materiale rappresentato dall'omissione nella tabella B 
- Standard formativo pratico e di 
tirocinio delle seguenti esperienze ed atti: - aver eseguito almeno n
50 iter di valutazione nutrizionale; - aver eseguito almeno n 10 
training per pazienti in nutrizione 
artificiale a domicilio; La seguente esperienza ed atto: Êaver 
seguito almeno n. 20 casi di 
pazienti in Nutrizione artificiale a domicilio deve essere sostituita
con Êaver seguito  almeno  n.  20  casi  di  pazienti  in  Nutrizione
artificiale; 
VISTO l'art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge n. 127 del 15 
maggio 1997 e le circolari ministeriali n 2079 del 5 agosto 1997 e n 
1/98 del 16/6/98 == 
DECRETA 
Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ancona  approvato  e
modificato  con  decreti  di  cui  nelle  premesse  e'  ulteriormente
modificato come appresso: 
ART. 1 
All'art. 5.1, all'elenco dei corsi di diploma universitario della 
Facolta' di Medicina e Chirurgia, viene inserito il corso di diploma 
universitario in DIETISTA.