IL RETTORE 
VISTO lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato 
con decreto del Presidente 
della Repubblica 4 ottobre 1971, n 1330, e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
VISTO il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato
con Regio Decreto 31 agosto 1933 n 1592; 
VISTO il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071, - modifiche ed 
aggiornamenti al testo 
unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella  legge
2 gennaio 1936 n. 
73; 
VISTO il regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652 - disposizioni 
sull'ordinamento didattico 
universitario- e successive modificazioni; 
VISTA la legge 11.4.1953 n. 312, libera inclusione di nuovi 
insegnamenti complementari 
negli statuti  delle  Universita'  e  degli  Istituti  di  istruzione
superiore; 
VISTA la legge 21 febbraio 1980, n 28, delega al Governo per il 
riordinamento della 
docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la 
sperimentazione 
organizzativa e didattica; 
VISTO il D.P.R. n 382 dell'11/7/1980, riordinamento della docenza 
universitaria e relativa 
fascia  di  formazione  per  la   sperimentazione   organizzativa   e
didattica; 
VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, concernente l'istituzione del 
Ministero dell'Universita' 
e della Ricerca Scientifica  e  Tecnologica  ed  in  particolare  gli
articoli 6 e 16; 
VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, recante la riforma degli 
ordinamenti didattici 
universitari; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 1330 del 
4/10/1971 con cui e' stata 
inserita nello statuto dell'Universita' degli studi di Ancona la 
Facolta' di Medicina e 
Chirurgia; 
VISTA la nota ministeriale n 1566  del  29/7/1966  con  la  quale  si
trasmette copia del D.I. 
24/7/1996 relativo all'approvazione della tabella XVIII - ter recante 
gli ordinamenti 
didattici dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in 
adeguamento 
dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n 341 al fine di permettere 
l'inizio delle 
procedure per l'immediata modifica dell'ordinamento didattico della 
suddetta 
Facolta'; 
VISTO il predetto decreto 24/7/1996 emesso dal Ministro 
dell'Universita' e della ricerca 
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanita', 
pubblicato nel 
supplemento ordinario alla G.U. n. 241 del 14 ottobre 1996 ed in 
particolare il Titolo 
I - Norme generali e la tabella XVIII/ter - 04 Tabella corso di di- 
ploma universitario 
per INFERMIERE; 
VISTE le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa 
Universita', rispettivamente 
in data 25/9/96 dal Consiglio di Facolta' di Medicina e Chirurgia, 
9/10/96 dal 
Consiglio di Amministrazione e 25/10/96 dal Senato Accademico, volte 
ad ottenere 
la modifica di statuto con la soppressione dell'articolato relativo 
al diploma 
universitario in Scienze Infermieristiche e l'inserimento 
dell'ordinamento del corso 
di diploma universitario per INFERMIERE (art. 5.5.3); 
RICONOSCIUTA la particolare necessita' di approvare le nuove 
modifiche proposte in deroga al 
termine triennale di cui all'ultimo  comma  dell'art.  17  del  testo
unico 31 agosto 1933, 
n 1592; 
VISTA la propria nota n 22507 del 12/5/97 con la quale sono state 
trasmesse al Ministero 
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le 
delibere degli Organi 
Accademici succitate; 
VISTA la propria nota n 28450 del 10/7/1997 con la quale, in 
riferimento alle predette 
modifiche di statuto inviate al Ministero per l'acquisizione del 
parere CUN, si 
inviava copia della relazione del Comitato regionale di coordinamento 
delle 
Universita' marchigiane riunitosi in data 4/6/1996 in cui risultava 
parere favorevole 
alla istituzione dei diplomi universitari e delle scuole di 
specializzazione della 
Facolta' di Medicina e Chirurgia per i quali era in corso la 
definizione degli 
ordinamenti didattici a condizione che fossero pubblicate le tabelle 
degli ordinamenti 
didattici entro il 1996; 
VISTA la nota ministeriale n 1984 del 28/7/1997 con la quale si 
trasmette, in allegato, il 
parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 19/6/1997, in 
merito al 
riordinamento del corso di diploma universitario per INFERMIERE, al 
fine di 
predisporre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e  16  della
legge 11.5.1989 n 168, 
il relativo decreto rettorale di modifica statutaria; 
VISTO l'art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge n. 127 del 15 
maggio 1997 e le circolari 
ministeriali n 2079 del 5 agosto 1997 e n 1/98 del 16/6/98 == 
DECRETA 
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona approvato e 
modificato con decreti di cui nelle 
premesse e' ulteriormente modificato come appresso: 
ART. 1 
All'art. 5.1, all'elenco dei corsi  di  diploma  universitario  della
Facolta' di Medicina e Chirurgia, 
viene inserito il corso di diploma universitario per INFERMIERE in 
sostituzione del preesistente 
corso di diploma universitario in Scienze Infermieristiche.