IL RETTORE 
VISTO lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Ancona,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n 1330, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato
con Regio Decreto 31 agosto 1933 n 1592; 
VISTO il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071, -  modifiche  ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - 
convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73; 
VISTO il regio decreto 30  settembre  1938  n.  1652  -  disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario- e successive modificazioni; 
VISTA  la  legge  11.4.1953  n.  312,  libera  inclusione  di   nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  Universita'  e  degli
Istituti di istruzione superiore; 
VISTA la legge 21 febbraio 1980, n  28,  delega  al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; 
VISTO il D.P.R. n 382  dell'11/7/1980,  riordinamento  della  docenza
universitaria e relativa fascia di formazione per la  sperimentazione
organizzativa e didattica; 
VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168,  concernente  l'istituzione  del
Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e  Tecnologica
ed in particolare gli articoli 6 e 16; 
VISTA la legge 19 novembre 1990 n.  341,  recante  la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari; 
VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  1330  del
4/10/1971 con cui e' stata inserita  nello  statuto  dell'Universita'
degli studi di Ancona la Facolta' di Medicina e Chirurgia; 
VISTA la nota ministeriale n 1566  del  29/7/1966  con  la  quale  si
trasmette copia del D.I. 24/7/1996  relativo  all'approvazione  della
tabella XVIII - ter recante gli ordinamenti didattici  dei  corsi  di
diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9
della legge 19 novembre 1990, n 341 al fine  di  permettere  l'inizio
delle procedure per l'immediata modifica  dell'ordinamento  didattico
della suddetta Facolta'; 
VISTO   il   predetto   decreto   24/7/1996   emesso   dal   Ministro
dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   di
concerto con il Ministro della Sanita',  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla G.U. n. 241 del 14 ottobre 1996 ed in  particolare  IL
Titolo I - Norme generali e la tabella XVIII/ter - 14  Tabella  corso
di diploma universitario di TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA 
di cui si 
chiede l'istituzione presso questa Universita'; 
VISTE  le  proposte  formulate  dagli  Organi  Accademici  di  questa
Universita',  rispettivamente  in  data  25/9/96  dal  Consiglio   di
Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia,  9/10/96   dal   Consiglio   di
Amministrazione e 25/10/96 dal Senato Accademico, volte  ad  ottenere
la modifica  di  statuto  con  l'inserimento  del  corso  di  diploma
universitario di TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA nell'elenco 
dei corsi di 
diploma universitario della Facolta' di Medicina  e  Chirurgia  (art.
5.1) e l'inserimento al titolo  5  dell'art.  5.5.12  concernente  il
relativo ordinamento; 
RICONOSCIUTA  la  particolare  necessita'  di  approvare   le   nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n 1592; 
VISTA la propria nota n 22507 del 12/5/97 con  la  quale  sono  state
trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate; 
VISTA la propria  nota  n  28450  del  10/7/1997  con  la  quale,  in
riferimento alle predette modifiche di statuto inviate  al  Ministero
per l'acquisizione del parere CUN, si inviava copia  della  relazione
del Comitato regionale di coordinamento delle Universita' marchigiane
riunitosi in data 4/6/1996 in cui risultava  parere  favorevole  alla
istituzione   dei   diplomi   universitari   e   delle   scuole    di
specializzazione della Facolta' di Medicina e Chirurgia per  i  quali
era in corso la definizione degli ordinamenti didattici a  condizione
che fossero pubblicate le tabelle degli ordinamenti  didattici  entro
il 1996; 
VISTA la nota ministeriale n 1984  del  28/7/1997  con  la  quale  si
trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal  CUN  nella
seduta del 19/6/1997, in merito alla istituzione del corso di diploma
universitario di TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA , al fine  di
predisporre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e  16  della
legge 11.5.1989 n 168, il  relativo  decreto  rettorale  di  modifica
statutaria; 
VISTO l'art. 17, commi 95, 101 e 119,  della  legge  n.  127  del  15
maggio 1997 e le circolari ministeriali n 2079 del 5 agosto 1997 e n 
1/98 del 16/6/98 == 
DECRETA 
Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ancona  approvato  e
modificato  con  decreti  di  cui  nelle  premesse  e'  ulteriormente
modificato come appresso: 
ART. 1 
All'art. 5.1, all'elenco dei corsi  di  diploma  universitario  della
Facolta' di Medicina e Chirurgia, viene inserito il corso di  diploma
universitario in TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA .