IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 4, 5 e 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1995 con cui viene dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle isole Lipari e Stromboli; Visto il piano di intervento di protezione civile nell'isola di Vulcano predisposto dalla prefettura di Messina che prevede misure per fronteggiare l'emergenza in caso di evacuazione dell'isola; Viste le segnalazioni della prefettura di Messina n. 3774/20.2/GAB. del 4 agosto 1994 e n. 2522/20.2/GAB. del 14 aprile 1995 circa la necessita', ai fini di evacuazione in caso di emergenza, di ripristinare il pontile metallico per l'attracco dei mezzi navali nell'isola di Vulcano in perenne attivita' vulcanica; Visti gli esiti della conferenza di servizio convocata dal presidente della regione siciliana in data 12 aprile 1994; Visto che l'assessore regionale ai lavori pubblici con decreto n. D.A. 01049/4 del 5 novembre 1994 ha finanziato le indagini preliminari e propedeutiche all'esecuzione del progetto esecutivo e dei lavori di ripristino del pontile metallico di attracco aliscafi a Vulcano e che inoltre lo stesso assessorato con decreto n. D.A. 00502/4 del 18 aprile 1995 ha assunto impegno provvisorio al finanziamento di 300 milioni per l'esecuzione dei suddetti lavori; considerato che la stessa regione si e' impegnata altresi' per il finanziamento degli oneri derivanti dall'escavazione dei canali di accesso agli attracchi delle isole di Vulcano, Lipari, Stromboli e Panarea, la cui progettazione e' anch'essa approntata dal genio civile OO.MM. di Palermo; Ravvisata l'urgenza di disporre l'immediata esecuzione delle indagini e dei lavori sopra indicati per eliminare le principali situazioni di pericolo esistenti e prevenire maggiori danni in relazione al soddisfacimento di eventuali esigenze di evacuazione previste dal piano di sicurezza e anche per gli aspetti di emergenza sanitaria specialmente per quanto attiene l'isola di Vulcano; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato di cui agli articoli 3 e 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, agli articoli dal 37 al 40 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento; Dispone: Art. 1. Gli interventi relativi alle indagini preliminari e successivi lavori di ripristino dell'attracco metallico per aliscafi nell'isola di Vulcano, nonche' per l'escavazione dei canali di accesso agli attracchi delle isole di Vulcano, Lipari, Stromboli e Panarea con connesso relativo ripascimento delle coste in erosione sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.