IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti gli articoli 4, 5 e 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
dicembre 1995 con cui viene dichiarato  lo  stato  di  emergenza  nel
territorio delle isole Lipari e Stromboli;
  Visto  il  piano  di  intervento di protezione civile nell'isola di
Vulcano predisposto dalla prefettura di Messina  che  prevede  misure
per fronteggiare l'emergenza in caso di evacuazione dell'isola;
  Viste le segnalazioni della prefettura di Messina n. 3774/20.2/GAB.
del  4  agosto  1994  e n. 2522/20.2/GAB. del 14 aprile 1995 circa la
necessita',  ai  fini  di  evacuazione  in  caso  di  emergenza,   di
ripristinare  il  pontile  metallico  per l'attracco dei mezzi navali
nell'isola di Vulcano in perenne attivita' vulcanica;
  Visti  gli  esiti  della  conferenza  di  servizio  convocata   dal
presidente della regione siciliana in data 12 aprile 1994;
  Visto  che  l'assessore regionale ai lavori pubblici con decreto n.
D.A.  01049/4  del  5  novembre  1994  ha  finanziato   le   indagini
preliminari  e  propedeutiche all'esecuzione del progetto esecutivo e
dei lavori di ripristino del pontile metallico di attracco aliscafi a
Vulcano e che inoltre lo  stesso  assessorato  con  decreto  n.  D.A.
00502/4  del  18  aprile  1995  ha  assunto  impegno  provvisorio  al
finanziamento di 300 milioni per l'esecuzione  dei  suddetti  lavori;
considerato  che  la  stessa  regione si e' impegnata altresi' per il
finanziamento degli oneri derivanti dall'escavazione  dei  canali  di
accesso  agli  attracchi  delle isole di Vulcano, Lipari, Stromboli e
Panarea, la cui  progettazione  e'  anch'essa  approntata  dal  genio
civile OO.MM. di Palermo;
  Ravvisata   l'urgenza  di  disporre  l'immediata  esecuzione  delle
indagini e dei lavori sopra  indicati  per  eliminare  le  principali
situazioni  di  pericolo  esistenti  e  prevenire  maggiori  danni in
relazione al soddisfacimento di  eventuali  esigenze  di  evacuazione
previste  dal piano di sicurezza e anche per gli aspetti di emergenza
sanitaria specialmente per quanto attiene l'isola di Vulcano;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed  in  deroga  alle  norme  di
contabilita'  generale  dello  Stato  di  cui agli articoli 3 e 4 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, agli articoli dal 37  al  40
del  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
ed integrazioni,  e  comunque  nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Gli  interventi  relativi  alle  indagini  preliminari e successivi
lavori di ripristino dell'attracco metallico per aliscafi  nell'isola
di  Vulcano,  nonche'  per  l'escavazione  dei canali di accesso agli
attracchi delle isole di Vulcano, Lipari,  Stromboli  e  Panarea  con
connesso   relativo   ripascimento   delle  coste  in  erosione  sono
dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.