IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi La Sapienza di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il D.P.R. 28.10.1991; Visto il D.L. 502/92; Visto il D.P.R. 12.4.1994; Visto il D.P.R. 6.5.1994; Visto il D.M. 11.5.95; Visto il D.M. 3.7.96; Vista la delibera del Senato Accademico del 4.11.96; Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.11.96; Sentito il parere del Consiglio Universitario Nazionale Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi La Sapienza di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: l'art. 81 del Titolo XIX dello Statuto dell'Universita' "La Sapienza" relativo alla Scuola di Specializzazione in Medicina legale e' soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo: ART. 68 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE ART. 1 - La Scuola di Specializzazione in Medicina legale risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica. La Scuola di specializzazione in Medicina legale e' articolata nei seguenti indirizzi: a) Medicina legale e delle assicurazioni b) Psicopatologia forense c) Tossicologia forense ART. 2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della medicina legale e delle assicurazioni. ART. 3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Medicina legale. ART. 4 - Il Corso ha la durata di 4 anni. ART. 5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia (I. di Medicina legale) e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del d.l.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. ART. 6 - Il numero massimo di specializzandi iscrivibili e' determinato in 15 per ciascun anno di corso. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari. A - Area propedeutica Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di diritto pubblico e privato, di medicina legale generale e metodologica, di semeiotica e diagnostica medico-legale, di tanatologia medico-legale, di tecnica e diagnostica anatomo- patologica, di patologia medico-legale. Settori: E07X Farmacologia, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica. B - Area di Tanatologia medico-legale Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di tecnica delle autopsie e diagnostica di tanatologia medico-legale di identificazione personale, di metodologia del sopralluogo. Settori: F22B Medicina legale C - Area di laboratorio medico-legale Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze di teoria e pratica di identificazione di materiale organico. Settori: F22B Medicina legale. D - Area di Ematologia forense Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e le tecniche di emogenetica forense (antigeni ed enzimi eritrocitari, antigeni ed enzimi leucocitari, DNA) ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali. Settori: F22B Medicina legale. E - Area di Tossicologia forense Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi dottrinali e le tecniche applicate di tossicologia forense, di tossicologia clinica, di tossicologia iatrogena, di tossicologia del lavoro, di tossicologia dello sport, di ecotossicologia. Settori: F22B Medicina legale F - Area di Medicina legale del servizio sanitario nazionale e di Medicina sociale Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le attivita' medico- legali di competenza del S.S.N. (Ospedali e USL), di Medicina legale militare, di Medicina del lavoro, di Medicina sociale, di Organizzazione programmazione e informatica sanitaria. Settori: F22B Medicina legale. G - Area di Medicina assicurativa Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le basi dottrinarie e le attivita' pratiche di Medicina assicurativa degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali, delle forme di protezione sociale affidate all'INPS, dei vari rami liberamente assicurativi (vita, infortuni, responsabilita' civile, malattia responsabilita' professionale, ecc.). Settori: F22B Medicina legale H - Area di Criminologia e psicopatologia forense Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le tecniche e le attivita' pratiche concernenti la criminologia generale, la criminologia clinica, la criminologia minorile, la psicologia giudiziaria, la psicopatologia forense. Settori: F22B Medicina legale. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma finale deve: 1. aver eseguito n. 50 autopsie medico-legali (nel primo biennio) e n. 100 nel biennio ad indirizzo medico-legale e partecipato alla fase di definizione diagnostica medico-legale nei casi suddetti; 2. aver eseguito n. 50 casi di laboratorio sul materiale organico; 3. aver eseguito n. 50 accertamenti di emogenetica forense ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali; 4. aver partecipato a n. 50 accertamenti di tossicologia forense; 5. aver partecipato a n. 80 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali del S.S.N., e di ospedali classificati aziende autonome, a numero 40 ore di esercitazioni presso strutture medico- legali militari, a n. 30 casi di Medicina del lavoro; 6. aver effettuato n. 40 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali dell'INAIL, n. 40 ore presso strutture medico-legali dell'INPS; 7. aver partecipato alla disamina di n. 80 casi di criminologia e di psicopatologia forense. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel Regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Il presente Decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 12 aprile 1997 Il rettore: TECCE