IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi La Sapienza di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il D.P.R. 28.10.1991; Visto il D.L. 502/92; Visto il D.P.R. 12.4.1994; Visto il D.P.R. 6.5.1994; Visto il D.M. 11.5.95; Visto il D.M. 3.7.96; Vista la delibera del Senato Accademico del 4.11.96; Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.11.96; Sentito il parere del Consiglio Universitario Nazionale Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi La Sapienza di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: l'art. 83 del Titolo XIX dello Statuto dell'Universita' "La Sapienza" relativo alla Scuole di Specializzazione in Medicina tropicale e' soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo: ART. 70 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA TROPICALE Art. 1 - La Scuola di Specializzazione in Medicina tropicale risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica. Art. 2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Medicina tropicale. Art. 3 - La Scuola rilascia il titolo di specialista in Medicina tropicale. Conseguito il titolo di specialista e' possibile frequentare la Scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici. Art. 4 - Il corso ha la durata di 4 anni. Art. 5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia (D. Malattie infettive e tropicali) e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/92 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori-scientifico disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 6 - Il numero massimo di specializzandi iscrivibili e' determinato in 8 per ciascun anno di corso. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari. Area A. Propedeutica Obiettivo: lo specializzando deve apprendere la microbiologia (parassitologia, batteriologia, virologia, micologia) di interesse medico, la scienza dell'alimentazione, la zoologia ed entomologia in rapporto con la medicina tropicale, l'immunologia medica ed elementi di climatologia medica. Settori: E06B Alimentazione e nutrizione umana, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07A Medicina interna, F07I Malattie infettive. Area B - Epidemiologia, prevenzione e di gestione sanitaria Obiettivo: lo specializzando deve apprendere la statistica medica, l'epidemiologia, l'igiene e profilassi, la medicina delle comunita', l'organizzazione, programmazione, gestione ed emergenza sanitaria, di principi di chemioantibioticoterapia. Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata, F07I Malattie infettive. Area C - Patologia tropicale di organo ed apparato; diagnostica medica e di laboratorio Obiettivo: lo specializzando deve apprendere gli elementi di anatomia ed istologia patologica, della fisiopatologia, delle tecniche diagnostiche in batteriologia, virologia, parassitologia, micologia, ematologia, immunologia, della diagnostica per immagini attinenti la medicina tropicale. Settori: F04B Patologica clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07I Malattie infettive, F18X Diagnostica per immagini, V32B Parassitologia. Area D - Clinica e Terapia delle Malattie Tropicali Obiettivo: lo specializzando deve apprendere la clinica e terapia delle malattie tropicali, della dermatologia tropicale, dell'ostetricia e ginecologia di pronto soccorso, della malnutrizione. Settori: F07I Malattie infettive, F17X Malattie cutanee e veneree, F20X Ginecologia ed ostetricia. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: - aver seguito almeno 100 casi clinici di malattie tropicali, dei quali 30 con piena autonomia professionale; - aver seguito l'itinerario diagnostico, in particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio, di almeno 100 casi clinici inerenti malattie tropicali; - aver eseguito, sino alla formulazione della diagnosi, esami di laboratorio, dei quali 150 esami ematologici, 100 esami batteriologici, 100 esami virali, 100 esami parassitologici, 100 esami di ricerca di miceti; di tali esami almeno il 25% deve essere personalmente refertato dallo specializzando. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel Regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Il presente Decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 12 aprile 1997 Il rettore: TECCE