IL RETTORE
   Visto lo statuto dell'Universita' degli studi La Sapienza di Roma,
approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n.  2319,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
   Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
   Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
   Visto il D.P.R. 28.10.1991;
   Visto il D.L. 502/92;
   Visto il D.P.R. 12.4.1994;
   Visto il D.P.R. 6.5.1994;
   Visto il D.M. 11.5.95;
   Visto il D.M. 3.7.96;
   Vista la delibera del Senato Accademico del 4.11.96;
   Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.11.96;
   Sentito il parere del Consiglio Universitario Nazionale
                              Decreta:
   Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  La  Sapienza di Roma,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come segue:
   l'art.  103  del  Titolo  XIX  dello  Statuto dell'Universita' "La
Sapienza" della II Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria
e' soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:
                               ART. 90
        SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA II
ART. 1 - La Scuola di  Specializzazione  in  Otorinolaringoiatria  II
risponde   alle  norme  generali  delle  Scuole  di  Specializzazione
dell'area medica.
ART. 2 - La Scuola ha lo scopo di formare  medici  specialistici  nel
settore  professionale  della  otorinolaringoiatria,  ivi compresa la
foniatria e la laringoiatria.
ART.  3  -  La  Scuola  rilascia  il   titolo   di   Specialista   in
Otorinolaringoiatria.
ART. 4 - Il Corso ha la durata di 4 anni.
ART.  5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della
Facolta' di Medicina e Chirurgia (I. Clinica otorinolaringoiatrica) e
quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art.
6 comma 2 del d.l.vo 502/1992 ed il relativo personale  universitario
appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tab. A e
quello  dirigente  del  S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e
discipline.
ART.  6  -  Il  numero  massimo  di  specializzandi  iscrivibili   e'
determinato in 8 per ciascun anno di corso.
Tabella  A  -  Aree  di  addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari.
A. Area propedeutica
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze  approfondite
di  anatomo-fisiologia  ed  anatomia  chirurgica,  deve apprendere le
conoscenze  necessarie  alla  valutazione  epidemiologica   ed   alla
sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.
Settori:  E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica
medica.
B. Area  di  Semeiotica  generale  e  strumentale  e  di  metodologia
clinica.
Obiettivo:   lo   specializzando   deve   acquisire   le   conoscenze
semeiologiche e la padronanza  delle  metodologie  di  laboratorio  e
strumentali  per  attuare  i  procedimenti diagnostici delle malattie
d'interesse  chirurgico;  lo   specializzando   deve   apprendere   i
fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.
Settori:  F04B  Patologia  clinica,  F06A  Anatomia  patologica, F15A
Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F08A Chirurgia generale,  F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia.
C. Area di Anatomia chirurgica e corso d'operazioni.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche
chirurgiche.
Settori:  F06A  Anatomia  patologica, F15A Otorinolaringoiatria, F08A
Chirurgia generale.
D. Area di Otorinolaringoiatria
Obiettivo:  lo  specializzando   deve   apprendere   la   metodologia
diagnostica    e    le    tecniche    chirurgiche    di    pertinenza
otorinolaringoiatrica.
Settori: F15A Otorinolaringoiatria,  F08A  Chirurgia  generale,  F13C
Chirurgia maxillofacciale.
E. Area di Anestesiologia e valutazione critica
Obiettivo:  lo  specializzando  deve  apprendere  le  metodologie  di
anestesia  e  terapia  del  dolore,  in  modo  da  poter  collaborare
attivamente  con gli specialisti di settore per l'adozione della piu'
opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli  elementi  per
procedere  alla  valutazione  critica  degli  atti  clinici  ed  alle
considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.
Settori: F15A Otorinolaringoiatria,  F08A  Chirurgia  generale,  F21X
Anestesiologia, F22B Medicina legale.
Tabella     B     -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
Lo specializzando, per essere ammesso  all'esame  finale  di  diploma
deve:
- aver frequentato una annualita' di chirurgia generale;
-  aver  acquisito  una  preparazione professionale specifica, basata
sulla  dimostrazione  d'aver  personalmente  eseguito   atti   medici
specialistici, come di seguito specificato:
i.  almeno  50  interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10%
condotti come primo operatore;
ii. almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20%
condotti come primo operatore;
iii. almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno  il
30% condotti come primo operatore.
Infine,  lo  specializzando  deve  aver  partecipato alla conduzione,
secondo  le  norme  di   buona   pratica   clinica,   di   almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel  Regolamento didattico di ciascun Ateneo verranno eventualmente
specificate le tipologie dei diversi interventi ed il  relativo  peso
specifico.
   Il  presente  Decreto  sara'  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
   Roma, 12 aprile 1997
                                                    Il rettore: TECCE