VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Sono Opere pie soggette alle disposizioni della presente legge gli Istituti di carita' e di beneficenza, e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanita' che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere.