VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I beni immobili devoluti e da devolversi alla  Cassa  Ecclesiastica
in virtu' della legge sarda 29 maggio 1855, e dei decreti 11 dicembre
1860 del Regio Commissario straordinario dell'Umbria, 3 gennaio  1861
dell'altro  Regio  Commissario  straordinario  nelle  Marche,  e   17
febbraio 1861  del  Luogotenente  Generale  del  Re  nelle  Provincie
Napoletane,  passano  al  Demanio  dello   Stato   a   misura   della
determinazione della loro rendita colle norme stabilite  all'articolo
3.