VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Pel conseguimento delle pensioni attribuite dalla Legge 7 luglio 1866, n. 3036, sono assimilati ai sacerdoti: 1° I religiosi professi ordinati in sacris prima della pubblicazione della rispettiva Legge o Decreto di soppressione, e non dopo il 18 gennaio 1864, per le Corporazioni soppresse con la Legge 7 luglio 1866; 2° Gli ex-frati dell'ordine di San Giovanni di Dio, detto dei Fate-bene-fratelli, ad eccezione degli inservienti.