VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Pel conseguimento delle pensioni attribuite dalla  Legge  7  luglio
1866, n. 3036, sono assimilati ai sacerdoti: 
 
    1°  I  religiosi  professi  ordinati  in   sacris   prima   della
pubblicazione della rispettiva Legge o Decreto di soppressione, e non
dopo il 18 gennaio 1864, per le Corporazioni soppresse con la Legge 7
luglio 1866; 
 
    2° Gli ex-frati dell'ordine di San Giovanni  di  Dio,  detto  dei
Fate-bene-fratelli, ad eccezione degli inservienti.