VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato promulghiamo quanto segue: Art. 1. Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).