VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie  e
straordinarie del Ministero di Grazia e Giustizia  e  dei  Culti  per
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900  al  30  giugno  1901,  in
conformita' dello stato di previsione  annesso  alla  presente  legge
(tabella A).