VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Le Casse di risparmio ordinarie sono autorizzate a concedere
prestiti per la costruzione e per l'acquisto di case popolari, oltre
i limiti che, a tenore dell'art. 16 della legge 15 luglio 1888, n.
5546 (serie 3ยช), sono fissati nel rispettivo statuto per mutui o
conti correnti con ipoteca, determinando anche per essi, mediante
norme proposte dalle Casse di risparmio e approvate dal Ministero
d'agricoltura, la proporzione massima con l'ammontare complessivo
delle attivita'.
Sui prestiti di tale natura le Casse di risparmio potranno pattuire
un interesse non superiore dell'1 1/4 per cento a quello che esse
corrispondono sui depositi.
I Monti di pieta' sono equiparati, per queste operazioni, alle
Casse di risparmio, in conformita' dell'art. 1 della legge 4 maggio
1898, n. 169.
Le Opere pie, in correlazione all'articolo 28 della legge 17 luglio
1890, n. 6972, possono, con l'approvazione dell'autorita' tutoria,
impiegare nei detti prestiti, e sino a un quinto, le somme libere da
investirsi annualmente.
Su tali prestiti non potra' pattuirsi un interesse superiore a un
mezzo per cento in piu' del reddito effettivo medio del consolidato
italiano 5 per cento nell'anno precedente.
Tutte le imprese di assicurazione, indicate negli ultimi comma
dell'articolo 5, sono autorizzate a far mutui per la costruzione di
case popolari alle condizioni di questa legge e secondo le norme
stabilite dal regolamento.
Eguale facolta' il Ministero di Agricoltura, potra' dare alla Cassa
nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli
operai, istituita colla legge 17 luglio 1898, n. 350, e agli Istituti
di risparmio e di credito pel solo scopo di costrurre le case
popolari.
Ferme restando tutte le loro norme, anche agli Istituti di credito
fondiario saranno estesi i benefici e le facolta' della presente
legge per concedere mutui sulle case popolari sino ai 3/5 del valore
di esse.