VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 25 della legge 7 luglio 1902, n. 304;
Visto l'articolo 10 della legge 30 giugno 1904, n. 293;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori
Pubblici, di concerto con quelli pel Tesoro e per l'Agricoltura,
l'Industria e il Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di legge
intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.
Il testo stesso sara' vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai
Ministri dei Lavori Pubblici, del Tesoro e dell'Agricoltura,
Industria e Commercio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Racconigi, addi' 25 luglio 1904.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Tedesco.
L. Luzzatti.
Rava.
Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.