VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza
per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli Enti
locali, approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968;
Vista la legge 11 giugno 1916, n. 720, che provvede al trattamento
di riposo a favore dei salariati dipendenti dai Comuni, dalle
Provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e dalle aziende
speciali dei servizi municipalizzati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per le
finanze, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro
dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
A decorrere dal 1° gennaio 1924 e sino a nuova disposizione i
contributi annuali dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni
agli impiegati e salariati degli Enti locali, stabiliti dagli
articoli 11 e 12 del testo unico approvato con decreto
Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, sono fissati nella misura del
sette per cento degli stipendi e salari effettivi a carico degli
impiegati e salariati iscritti, e del nove per cento degli stipendi e
salari stessi a carico degli Enti.