VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza
per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli  Enti
locali, approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968; 
 
  Vista la legge 11 giugno 1916, n. 720, che provvede al  trattamento
di riposo  a  favore  dei  salariati  dipendenti  dai  Comuni,  dalle
Provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e dalle aziende
speciali dei servizi municipalizzati; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze,  di  concerto  col  Presidente   del   Consiglio,   Ministro
dell'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A decorrere dal 1° gennaio 1924  e  sino  a  nuova  disposizione  i
contributi annuali dovuti alla Cassa di previdenza  per  le  pensioni
agli  impiegati  e  salariati  degli  Enti  locali,  stabiliti  dagli
articoli  11  e  12   del   testo   unico   approvato   con   decreto
Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, sono fissati nella misura del
sette per cento degli stipendi e  salari  effettivi  a  carico  degli
impiegati e salariati iscritti, e del nove per cento degli stipendi e
salari stessi a carico degli Enti.