VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo con la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le
finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
I beni immobili dello Stato, tanto pubblici, quanto posseduti a
titolo di privata proprieta', sono amministrati a cura del ministero
delle finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali.
I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s'intendono
concessi in uso gratuito al ministero da cui il servizio dipende e
sono da esso amministrati. Tosto che cessi tale uso passano
all'amministrazione delle finanze.
Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili
assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti, salve le
disposizioni speciali riguardanti i mobili di ufficio.