VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re
con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681;
Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143;
Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153;
Udito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per lavori
pubblici di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a
provvedere alla sistemazione a ruolo del personale avventizio che
dalla revisione stabilita dal R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153,
risulti trovarsi nelle condizioni volute per essere conservato in
impiego, nel limite dei posti che si renderanno vacanti nel primo
grado di ciascuna categoria o qualifica in seguito agli esoneri di
cui i R. decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153, e che non saranno
soppressi in forza di nuovi ordinamenti.