VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Amministrazione autonoma del Fondo per il culto e  del  Fondo  di
religione e beneficenza per la  citta'  di  Roma  e'  diretta  da  un
proprio  amministratore  generale,  alla  immediata  dipendenza   del
Ministro per la giustizia e gli affari di culto. 
 
  Esso e' equiparato a tutti gli effetti ai direttori generali  e  la
sua nomina e' fatta a norma dell'art. 8 del  R.  decreto  2  dicembre
1925, n. 2572, salva la facolta' di cui all'art. 19 del R. decreto 30
dicembre 1923, n. 2960. 
 
  Lo stipendio e tutti gli altri assegni spettanti all'amministratore
generale sono a carico del bilancio  dell'Amministrazione  del  Fondo
per il culto.