VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. L'Amministrazione autonoma del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per la citta' di Roma e' diretta da un proprio amministratore generale, alla immediata dipendenza del Ministro per la giustizia e gli affari di culto. Esso e' equiparato a tutti gli effetti ai direttori generali e la sua nomina e' fatta a norma dell'art. 8 del R. decreto 2 dicembre 1925, n. 2572, salva la facolta' di cui all'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Lo stipendio e tutti gli altri assegni spettanti all'amministratore generale sono a carico del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto.