VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del
Re la facolta' di emendare il Codice di procedura penale;
Sentito il parere della Commissione parlamentare, a' termini
dell'art. 2 della legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di
Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Il testo definitivo del codice di procedura penale portante la data
di questo giorno e' approvato ed avra' esecuzione a cominciare dal 1°
luglio 1931.