UMBERTO DI SAVOIA 
 
 
                        Principe di Piemonte 
 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
 
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
Visti gli articoli 13 e 40 del R. decreto-legge 14  aprile  1939,  n.
636, convertito in legge, con modificazioni con  la  legge  6  luglio
1939, n. 1272; 
 
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato col  R.
decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; 
 
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno  1944,  n.
151; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
Sulla proposta del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e  il
lavoro, di concerto coi Ministri per il tesoro  e  per  la  grazia  e
giustizia; 
 
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
 
Non ha diritto alla pensione di riversibilita' prevista dall'art.  13
del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, il coniuge: 
 
a) quando il matrimonio sia stato contratto dopo  che  all'assicurato
sia stata liquidata la pensione di vecchiaia; 
 
b)  quando  dal  giorno  del  matrimonio   a   quello   della   morte
dell'assicurato non siano trascorsi almeno sei mesi,  salvo  che  sia
nata prole, anche se postuma, o il decesso sia avvenuto  a  causa  di
infortunio sul lavoro; 
 
c) quando il matrimonio  sia  stato  contratto  dall'assicurato  dopo
compiuta l'eta' di cinquanta anni o dopo conseguita  la  pensione  di
invalidita', salvo che esso sia  di  due  anni  almeno  anteriore  al
giorno della morte, ovvero sia nata prole, anche se postuma; 
 
d) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione  personale
pronunziata per propria colpa.