UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n.
399, portante modificazione del trattamento tributario e degli
emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro
Automobilistico;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
La tabella allegato A, indicata nell'art. 3 del decreto legislativo
Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, annessa al decreto medesimo,
sostituita dalla seguente:
tassa fissa
A) motocicli e trattrici agricole....................L. 500
motocarrozzette..................................." 1.500
B) automobili di potenza:
a) fino a 8 C.V. .................................." 2.500
b) da oltre 8 fino a 12 C.V. ......................" 5.000
c) " " 12 " " 20 " ........................" 7.500
d) " " 20 " " 30 " ........................" 10.000
e) " " 30 " " 40 " ........................" 15.000
f) oltre 40 C.V. .................................." 20.000
tassa fissa
C) autoveicoli industriali di portata:
a) fino a 7 quintali ..............................L. 5.000
b) da oltre 7 fino a 15 quintali .................." 12.500
c) " " 15 " " 30 " .................." 15.000
d) " " 30 " " 45 " ....................." 20.000
e) " " 45 " " 60 " ....................." 25.000
f) " " 60 " " 80 " ....................." 30.000
g) oltre 80 quintali quintali ....................." 40.000
D) rimorchi di portata:
a) fino a 20 quintali quintali ...................." 10.000
b) da oltre 20 fino a 50 quintali quintali ........" 17.500
c) oltre 50 quintali quintali ....................." 25.000
Per gli autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso
speciale e per i rimorchi destinati esclusivamente a servire tali
automezzi sempre che non atti comunque al trasporto di cose, la tassa
stabilita dalle lettere C) e D), e' ridotta di un quarto (1/4).
Negli atti di trapasso devono essere riportate le indicazioni
descrittive dei dati tecnici risultanti dalle licenze di circolazione
che riflettono il numero distintivo del motore e del telaio, la
potenza espressa in cavalli vapore, e la portata utile in quintali,
per i veicoli destinati al trasporto di cose.