UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 18 giugno 1945, n.
399,  portante  modificazione  del  trattamento  tributario  e  degli
emolumenti  dovuti  sugli  atti  da  prodursi  al  Pubblico  Registro
Automobilistico;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  La tabella allegato A, indicata nell'art. 3 del decreto legislativo
Luogotenenziale  18 giugno 1945, n. 399, annessa al decreto medesimo,
sostituita dalla seguente:

                                                      tassa fissa

   A) motocicli e trattrici agricole....................L.   500
      motocarrozzette..................................."  1.500

   B) automobili di potenza:
     a) fino a 8 C.V. .................................."  2.500
     b) da oltre 8 fino a 12 C.V. ......................"  5.000
     c)  "   "   12  "  " 20  " ........................"  7.500
     d)  "   "   20  "  " 30  " ........................" 10.000
     e)  "   "   30  "  " 40  " ........................" 15.000
     f) oltre 40 C.V. .................................." 20.000

                                                      tassa fissa
   C) autoveicoli industriali di portata:
     a) fino a 7 quintali ..............................L. 5.000
     b) da oltre 7 fino a 15 quintali .................." 12.500
     c)  "   "   15 "   " 30     "    .................." 15.000
     d)  "   "   30 "   " 45     " ....................." 20.000
     e)  "   "   45 "   " 60     " ....................." 25.000
     f)  "   "   60 "   " 80     " ....................." 30.000
     g) oltre 80 quintali quintali ....................." 40.000

   D) rimorchi di portata:
     a) fino a 20 quintali quintali ...................." 10.000
     b) da oltre 20 fino a 50 quintali quintali ........" 17.500
     c) oltre 50 quintali quintali ....................." 25.000

  Per  gli  autoveicoli  provvisti  di licenza di circolazione ad uso
speciale  e  per  i  rimorchi destinati esclusivamente a servire tali
automezzi sempre che non atti comunque al trasporto di cose, la tassa
stabilita dalle lettere C) e D), e' ridotta di un quarto (1/4).
  Negli  atti  di  trapasso  devono  essere  riportate le indicazioni
descrittive dei dati tecnici risultanti dalle licenze di circolazione
che  riflettono  il  numero  distintivo  del  motore e del telaio, la
potenza  espressa  in cavalli vapore, e la portata utile in quintali,
per i veicoli destinati al trasporto di cose.