UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi ferroviarie approvato con R.
decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto il R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2337;
Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1923, n. 242;
Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1868;
Riconosciuta la necessita' di modificare la misura del compenso
dovuto alle aziende esercenti linee ferroviarie concesse alla
industria privata per il trasporto di pacchi postali;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con quello
per le poste e le telecomunicazioni;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
L'art. 1 del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1868, e'
modificato come segue:
Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali mediante il
corrispettivo di L. 1,60 per i pacchi di peso fino a kg. 10; di L. 2
per i pacchi di peso superiore a, kg. 10 fino a kg. 15; L. 2,40 per i
pacchi di peso superiore a kg. 15 fino a kg. 20, senza pregiudizio
delle speciali convenzioni esistenti con l'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni.