UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il testo unico  delle  leggi  ferroviarie  approvato  con  R.
decreto 9 maggio 1912, n. 1447; 
  Visto il R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2337; 
  Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1923, n. 242; 
  Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1868; 
  Riconosciuta la necessita' di modificare  la  misura  del  compenso
dovuto  alle  aziende  esercenti  linee  ferroviarie  concesse   alla
industria privata per il trasporto di pacchi postali; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con quello
per le poste e le telecomunicazioni; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 1  del  R.  decreto-legge  18  ottobre  1934,  n.  1868,  e'
modificato come segue: 
 
  Lo  stesso  obbligo  avranno  per  i  pacchi  postali  mediante  il
corrispettivo di L. 1,60 per i pacchi di peso fino a kg. 10; di L.  2
per i pacchi di peso superiore a, kg. 10 fino a kg. 15; L. 2,40 per i
pacchi di peso superiore a kg. 15 fino a kg.  20,  senza  pregiudizio
delle speciali  convenzioni  esistenti  con  l'Amministrazione  delle
poste e delle telecomunicazioni.