UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945,
n. 58;
Considerata la necessita' di addivenire alla sistemazione del
pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Il pagamento dei debiti scaduti per forniture, servizi, prestazioni
e lavori resi o effettuati da privati alle Amministrazioni dello
Stato - ivi comprese quelle aventi ordinamento autonomo -
anteriormente alla data di liberazione delle singole zone si
effettua, salvo quanto disposto ai seguenti articoli:
a) per contanti, quando l'importo di ciascuno di essi non supera
le L. 500.000;
b) pei 70% in contanti e pel 30% mediante titoli del Debito
pubblico, quando l'importo di ciascuno di essi supera le L. 500.000;
qualora la quota da corrispondere in contanti risulti inferiore alle
L. 500.000, la quota stessa e' aumentata fino al raggiungimento di
tale comma.
Il pagamento delle quote in contanti d'importo superiore a
L. 2.000.000 e' subordinato al preventivo benestare del Ministero del
tesoro.
Nel caso di debiti pagabili in forma rateale, le disposizioni di
cui al 1° comma si applicano con riferimento all'ammontare residuo di
ciascuno di essi, ferme restando le ratizzazioni stabilite.