UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945,
n. 41;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945,
n. 722;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945,
n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sentito il parere della Consulta Nazionale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma
dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945,
n. 41, e modificati dall'art. 11 del decreto legislativo
Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116 e dall'art. 18 del decreto
legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sono elevati;
da L. 18.000 a L. 30.000 annue lorde per i titolari di pensioni od
assegni diretti di eta' non inferiore a 60 anni e per i titolari di
pensioni o assegni privilegiati diretti;
da L. 9600 a L. 18.000 annue lorde per i titolari di pensioni od
assegni diretti, non privilegiati, aventi meno di 60 anni di eta';
da L. 14.400 a L. 20.400 annue lorde per i titolari di pensioni od
assegni di riversibilita'.