UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo
unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui profitti di
guerra;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944,
n. 199, che modifica le norme concernenti l'imposta straordinaria sui
profitti di guerra;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto legislative 10 maggio 1946, n. 262;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli
per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'agricoltura e per
l'industria e commercio:
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Sono avocate allo Stato, con effetto dal 1° gennaio 1939, le quote
dei profitti di guerra riferentisi al periodo dal 1° gennaio 1939 al
31 dicembre 1945, gia' dichiarate indisponibili dall'art. 25 del
testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598,
modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944,
n. 199.
L'avocazione comprende le quote che siano gia' state o debbano
comunque essere versate, nonche' quel le delle quali sia stato
disposto il rimborso o l'esonero dal versamento, ai sensi
dell'art. 25 del testo unico sopra citato.
Ove, nel periodo indicato nel primo comma, uno o piu' esercizi si
siano chiusi con un reddito complessivo inferiore al reddito
ordinario, dall'ammontare dei profitti avocabili si detrae un importo
pari alla differenza tra il reddito ordinario ed il minor reddito
complessivo di ciascuno degli esercizi in cui tale differenza siasi
riscontrata.
Nel caso che uno o piu' esercizi compresi nel periodo indicato nel
primo comma si siano chiusi in perdita, e' ammessa in detrazione
dall'ammontare dei profitti avocabili una somma pari al reddito
ordinario, maggiorato della perdita.
Le perdite rappresentate da danni di guerra sono calcolate, ai fai
della detrazione dal reddito dell'esercizio in cui si sono
verificate, in base al valore di costo, al netto degli ammortamenti
fiscali, diminuito del valore di costo dell'eventuale parte residua.
Ove, per effetto delle perdite indicate nel comma precedente,
l'esercizio si chiuda in passivo o con un reddito complessivo
inferiore a quello ordinario, dall'ammontare dei profitti avocabili
e' ammessa in deduzione una somma pari al 20% del reddito ordinario
maggiorato della perdita o, rispettivamente, della differenza tra il
reddito ordinario ed il minor reddito complessivo, diminuita detta
somma dell'indennita' attribuita dallo Stato a titolo di
risarcimento. In ogni caso la somma detraibile non puo' essere
inferiore ad un milione o al minore importo della perdita per danno
di guerra.
Il valore di costo indicato nel quinto comma e' determinato previa
rivalutazione del costo e degli ammortamenti con i coefficienti
monetari stabiliti nell'articolo 8, i quali sono ridotti:
- del 20%, se i danni di guerra si sono verificati nel 1944;
- del 60%, se i danni di guerra si sono verificati nel 1943;
- del 69%, se i danni di guerra si sono verificati nel 1942;
- dell'83%, se i danni di guerra si sono verificati nel 1941;
- dell'87%, se i danni di guerra si sono verificati nel 1940:
Non si fa luogo ad avocazione quando l'ammontare dei profitti non
supera le L. 100.000.