UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  marina,  di concerto con i
Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Agli,  scritti  nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria
e'  concesso  un  assegno alimentare nella misura e per il periodo di
tempo   indicato  nell'art. 2,  purche'  si  trovino  nelle  seguenti
condizioni:
    1) risultino  iscritti  alla  data  del  1° agosto 1945 nei ruoli
degli  uffici  di  collocamento  della  gente  di  mare  tenuti dalle
Capitanerie di porto del Regno;
    2) siano  in  stato  di  effettiva  disoccupazione  e non abbiano
diritto  all'indennita',  prevista  dalla  assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria;
    3) abbiano   un  periodo  di  effettiva  navigazione,  anche  non
continuativo,  su  navi  battenti  bandiera italiana, non inferiore a
cinque  anni  nel quindicennio anteriore al 1° agosto 1945, e abbiano
almeno  sei  mesi di navigazione anche non continuativi dal 10 giugno
1940 all'8 settembre 1943.
  Si prescinde dal requisito dei sei mesi di navigazione previsti dal
n. 3 del precedente comma, per coloro che comprovino:
    a) di  essere  stati  richiamati  alle  armi  e di avere prestato
servizio in zona di operazioni per almeno tre mesi;
    b) di essere stati sbarcati in conseguenza di infortunio dovuto a
causa  di  guerra,  o  per  sinistro dovuto a causa di guerra, subito
dalla nave su cui erano arruolati;
    c) di  aver  subito  un periodo di prigionia o di internamento di
almeno sei mesi.
  Si  prescinde  pure  dal  requisito  dei  sei  mesi  di navigazione
previsto  dal  n. 3  del  primo comma, nei riguardi dei marittimi che
abbiano   subito   condanna   o  periodi  di  confino,  per  il  loro
comportamento  antifascista  prima  dell'8 maggio  1945.  Per  questi
marittimi,  ai  fini  del  computo del quinquennio di navigazione, si
prescinde  altresi'  dal  quindicennio  stabilito  nel n. 3 del primo
comma.
  E'  escluso  dal predetto assegno alimentare il personale marittimo
che dopo la liberazione del porto nel cui ufficio di collocamento era
iscritto,  abbia  rifiutato  l'imbarco  od una occupazione offertagli
dagli altri organi del collocamento.