UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945,
n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i
Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Agli, scritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria
e' concesso un assegno alimentare nella misura e per il periodo di
tempo indicato nell'art. 2, purche' si trovino nelle seguenti
condizioni:
1) risultino iscritti alla data del 1° agosto 1945 nei ruoli
degli uffici di collocamento della gente di mare tenuti dalle
Capitanerie di porto del Regno;
2) siano in stato di effettiva disoccupazione e non abbiano
diritto all'indennita', prevista dalla assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria;
3) abbiano un periodo di effettiva navigazione, anche non
continuativo, su navi battenti bandiera italiana, non inferiore a
cinque anni nel quindicennio anteriore al 1° agosto 1945, e abbiano
almeno sei mesi di navigazione anche non continuativi dal 10 giugno
1940 all'8 settembre 1943.
Si prescinde dal requisito dei sei mesi di navigazione previsti dal
n. 3 del precedente comma, per coloro che comprovino:
a) di essere stati richiamati alle armi e di avere prestato
servizio in zona di operazioni per almeno tre mesi;
b) di essere stati sbarcati in conseguenza di infortunio dovuto a
causa di guerra, o per sinistro dovuto a causa di guerra, subito
dalla nave su cui erano arruolati;
c) di aver subito un periodo di prigionia o di internamento di
almeno sei mesi.
Si prescinde pure dal requisito dei sei mesi di navigazione
previsto dal n. 3 del primo comma, nei riguardi dei marittimi che
abbiano subito condanna o periodi di confino, per il loro
comportamento antifascista prima dell'8 maggio 1945. Per questi
marittimi, ai fini del computo del quinquennio di navigazione, si
prescinde altresi' dal quindicennio stabilito nel n. 3 del primo
comma.
E' escluso dal predetto assegno alimentare il personale marittimo
che dopo la liberazione del porto nel cui ufficio di collocamento era
iscritto, abbia rifiutato l'imbarco od una occupazione offertagli
dagli altri organi del collocamento.