UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata:
Vista la legge 16 dicembre 1941, n. 1509, relativa all'avanzamento
del militari della Regia marina temporaneamente inidonei al servizio
marittimo per ferite riportate in combattimento o per ferite
provocate dall'offesa nemica e riportate in servizio;
Visto l'art. 1 della legge 31 marzo 1943, n. 320, recante modifiche
alle vigenti disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli
ufficiali, della Regia marina;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946,
n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945,
n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il
Ministro per il tesoro:
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
L'efficacia della legge 16 dicembre 1941, n. 1509, relativa
all'avanzamento dei militari della Regia marina temporaneamente
inidonei al servizio militare marittimo per ferite riportate in
combattimento o per ferito provocate dall'offesa nemica e riportate
in servizio, e' prorogata sino ad un anno dopo la cessazione dello
stato di guerra.