UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata:

  Vista  la legge 16 dicembre 1941, n. 1509, relativa all'avanzamento
del  militari della Regia marina temporaneamente inidonei al servizio
marittimo   per  ferite  riportate  in  combattimento  o  per  ferite
provocate dall'offesa nemica e riportate in servizio;
  Visto l'art. 1 della legge 31 marzo 1943, n. 320, recante modifiche
alle  vigenti  disposizioni  sullo  stato  e  sull'avanzamento  degli
ufficiali, della Regia marina;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  8 febbraio  1946,
n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  marina, di concerto con il
Ministro per il tesoro:
    Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  L'efficacia   della   legge  16 dicembre  1941,  n. 1509,  relativa
all'avanzamento  dei  militari  della  Regia  marina  temporaneamente
inidonei  al  servizio  militare  marittimo  per  ferite riportate in
combattimento  o  per ferito provocate dall'offesa nemica e riportate
in  servizio,  e'  prorogata sino ad un anno dopo la cessazione dello
stato di guerra.