UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n.
367;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i
Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria
e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
L'Istituto Mobiliare Italiano e' autorizzato, anche in deroga alle
norme di legge e di statuto che lo regolano, a concedere
finanziamenti, entro il limite di tre miliardi di lire, ad imprese
industriali le quali non abbiano la possibilita' di avvalersi, in
tutto o in parte, delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo
Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni,
al fine di consentire alle imprese stesse il ripristino, la
riconversione e la continuazione della propria attivita' con riguardo
all'interesse generale ed a particolari necessita' di carattere
economico e sociale.