UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri
per l'industria, e commercio e per la guerra;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere al pagamento:
a) dei materiali requisiti od acquistati dagli Alleati;
b) dei servizi loro prestati;
c) delle requisizioni di immobili;
d) dei danni dipendenti da azioni non di combattimento da parte
degli Alleati o connessi con le loro requisizioni.