UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
  Visto  il  R.  Decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1669, convertito
nella  legge  13  gennaio  1938,  n. 287, concernente provvedimenti a
favore  delle  industrie  alberghiere,  nonche' le modificazioni alla
stessa,  contenute  nelle  leggi 4 aprile 1940, n. 374, e 24 novembre
1941, n. 1506;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  di  concerto  con i Ministri per la
grazia  e  giustizia,  per  le  finanze,  per il tesoro, per i lavori
pubblici, per l'industria e commercio;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  A   favore   di  coloro  che  intendono  risparmiare,  ricostruire,
costruire,  ampliare,  migliorare  e  arredare alberghi, stabilimenti
idro-termali  o  balneari,  rifugi  alpini  e  impianti in genere che
costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, possono essere
concessi i seguenti contributi;
  1)  una  volta  tanto,  sino  al  25%  del  capitale effettivamente
impiegato nelle riparazioni, ricostruzioni, costruzioni e ampliamenti
-  compreso  il costo del terreno, degli impianti e degli arredamenti
correlativi  -  per i quali non siano stati concessi i mutui previsti
dal   R.   decreto-legge  12  agosto  1937,  n.  1561,  e  successive
modificazioni.
  Per  detta  forma  di  contributo  e' fatta salva l'applicazione di
particolari  norme  che  possano  essere successivamente stabilite in
materia di risarcimento dei danni di guerra;
  2)  rateale,  per  la  durata  di  25 anni, corrispondente al 2,50%
dell'importo  dei  mutui concessi ai sensi e secondo le modalita' del
R. Decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni,
e  in  ogni  caso commisurato ad un importo di mutuo non superiore al
50%  del capitale impiegato per l'esecuzione delle opere indicate nei
precedente numero 1 e al 25% del costo del nuovo arredamento.
  Per  la  parte  di spesa eccedente il mutuo puo' essere concesso il
contributo stabilito dalle disposizioni e nei limiti di cui al numero
1 del presente articolo.
  I contributi sopra indicati possono essere concessi soltanto per le
opere  ed  attrezzature  che  siano  ultimate entro cinque anni dalla
pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale del
Regno.