UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Visto il R. Decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1669, convertito
nella legge 13 gennaio 1938, n. 287, concernente provvedimenti a
favore delle industrie alberghiere, nonche' le modificazioni alla
stessa, contenute nelle leggi 4 aprile 1940, n. 374, e 24 novembre
1941, n. 1506;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la
grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori
pubblici, per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
A favore di coloro che intendono risparmiare, ricostruire,
costruire, ampliare, migliorare e arredare alberghi, stabilimenti
idro-termali o balneari, rifugi alpini e impianti in genere che
costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, possono essere
concessi i seguenti contributi;
1) una volta tanto, sino al 25% del capitale effettivamente
impiegato nelle riparazioni, ricostruzioni, costruzioni e ampliamenti
- compreso il costo del terreno, degli impianti e degli arredamenti
correlativi - per i quali non siano stati concessi i mutui previsti
dal R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e successive
modificazioni.
Per detta forma di contributo e' fatta salva l'applicazione di
particolari norme che possano essere successivamente stabilite in
materia di risarcimento dei danni di guerra;
2) rateale, per la durata di 25 anni, corrispondente al 2,50%
dell'importo dei mutui concessi ai sensi e secondo le modalita' del
R. Decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni,
e in ogni caso commisurato ad un importo di mutuo non superiore al
50% del capitale impiegato per l'esecuzione delle opere indicate nei
precedente numero 1 e al 25% del costo del nuovo arredamento.
Per la parte di spesa eccedente il mutuo puo' essere concesso il
contributo stabilito dalle disposizioni e nei limiti di cui al numero
1 del presente articolo.
I contributi sopra indicati possono essere concessi soltanto per le
opere ed attrezzature che siano ultimate entro cinque anni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del
Regno.