UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito nella
legge 20 dicembre 1937, n. 2352;
Visto il decreto del Capo del Governo 24 settembre 1937, col quale
fu disposta la costituzione della Sezione autonoma per l'esercizio
del credito alberghiero e turistico, presso la Banca nazionale del
Lavoro;
Visto il decreto del Capo del Governo, presidente del Comitato dei
Ministri, del 14 giugno 1938, col quale vennero approvati l'atto
costitutivo e lo statuto della suddetta Sezione autonoma;
Visto il R. decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, contenente
provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche
emanato in sostituzione del R. decreto-legge 16 settembre 1937, n.
1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 287, della legge 4
aprile 1940, n. 374, e della legge 24 novembre 1941, n. 1506;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario
di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per
le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e
commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
La Sezione autonoma per l'esercizio dei credito alberghiero e
turistico, istituita presso la Banca nazionale del Lavoro, in
applicazione del R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e del
decreto del Capo del Governo 24 settembre 1937, oltre ai mutui
previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge sopra indicato, e' altresi'
autorizzata a, concedere mutui ipotecari:
1) a favore di coloro che intendono riparare, ricostruire e
riattrezzare alberghi, stabilimenti idro-termali o balneari, rifugi
alpini ed impianti in genere danneggiati o distrutti In dipendenza di
eventi bellici, sempre che le opere suindicate costituiscano
coefficienti per l'incremento turistico;
2) a favore di coloro che intendono rafforzare economicamente le
rispettive aziende alberghiere e turistiche.
In conseguenza, l'attuale capitale di L. 50 milioni, della predetta
Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico
potra' essere ulteriormente aumentato:
a) da partecipazioni di istituti e societa' di previdenza e di
assicurazione, i quali restano all'uopo autorizzati anche in deroga a
disposizioni legislative o statutarie;
b) da partecipazioni di istituiti di credito, subordinatamente
alla autorizzazione del Ministero del tesoro;
c) dall'attribuzione, fino al limite massimo di L. 25 milioni, di
una quota parte del fondo di garanzia di cui all'art. 19 del R.
decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561.