UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Veduto lo statuto della Reale Societa' Geografica Italiana,
approvato con R. decreto 27 aprile 1936, n. 958;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944,
n. 381, con il quale venivano abrogate le disposizioni del R.
decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1803, relative alla nomina dei
presidenti e dei vice presidenti delle Accademie, degli Istituti e
delle Associazioni di scienze, lettere e arti;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945;
n. 85, con il quale veniva abrogata la disposizione dell'art. 3 del
R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, che aveva sancito
l'obbligo del giuramento accademico per i presidenti e i membri delle
Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e
arti;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945,
n. 58;
Veduto lo schema di un nuovo statuto presentato dal Commissario
straordinario della Reale Societa' Geografica Italiana;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E' abrogato lo statuto della Reale Societa' Geografica Italiana,
approvato con R. decreto 27 aprile 1936, n. 958.