UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Veduto   lo  statuto  della  Reale  Societa'  Geografica  Italiana,
approvato con R. decreto 27 aprile 1936, n. 958;
  Veduto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  9 novembre 1944,
n. 381,  con  il  quale  venivano  abrogate  le  disposizioni  del R.
decreto-Legge  26 settembre  1935,  n. 1803, relative alla nomina dei
presidenti  e  dei  vice presidenti delle Accademie, degli Istituti e
delle Associazioni di scienze, lettere e arti;
  Veduto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  18 gennaio 1945;
n. 85,  con  il quale veniva abrogata la disposizione dell'art. 3 del
R.  decreto-legge  21 settembre  1933,  n. 1333,  che  aveva  sancito
l'obbligo del giuramento accademico per i presidenti e i membri delle
Accademie,  degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e
arti;
  Veduto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 1° febbraio 1945,
n. 58;
  Veduto  lo  schema  di  un nuovo statuto presentato dal Commissario
straordinario della Reale Societa' Geografica Italiana;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                               Art. 1.

  E'  abrogato  lo  statuto della Reale Societa' Geografica Italiana,
approvato con R. decreto 27 aprile 1936, n. 958.