UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visti  il  R.  decreto-legge  27 gennaio  1944,  n. 21,  ed  il  R.
decreto-legge  16 marzo  1944,  n. 90, relativi all'istituzione di un
Alto Commissariato per la Sardegna;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  28 dicembre 1944,
n. 417;
  Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273;
  Sentita la Corte dei conti;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  del  Ministro  per  l'interno e del
Ministro  per  il  tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e
giustizia,  per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per i lavori
pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, e per
l'industria e il commercio;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Tra   il   primo  e  il  secondo  comma  dell'art. 36  del  decreto
legislativo  Luogotenenziale  28 dicembre  1944,  n. 417, relativo al
finanziamento   delle  imprese  minerarie  sarde,  sono  inserite  le
seguenti disposizioni:
  "E'   altresi'  autorizzata  la  spesa  di  L. 150.000.000  per  il
finanziamento a favore della Societa' Mineraria Carbonifera Sarda, di
spese incontrate allo stesso titolo anche dopo la fine dello stato di
guerra,  per  far fronte alle perdite subite in confronto ai costi di
produzione".
  Il  secondo  e  il  terzo comma del citato articolo sono modificati
come segue:
  "La  restituzione dei finanziamenti di cui al primo e secondo comma
da  parte  delle  imprese  minerarie  sostenute,  sara'  regolata con
apposite  convenzioni  da  stipularsi  dal Ministro per l'industria e
commercio,  di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito l'Alto
Commissario per la Sardegna".
  "I  finanziamenti  provvisori effettuati in attesa della erogazione
delle  anticipazioni  di  cui al primo e al secondo comma da parte di
istituti o aziende di credito saranno, alla scadenza, rimborsati agli
istituti  o  aziende  stesse  a carico della predetta assegnazione di
trecento  milioni  e  rispettivamente  di  centocinquanta  milioni di
lire".
  In fine al medesimo art. 36 e' aggiunto il seguente comma:
  "Il  pagamento delle anticipazioni di cui al presente articolo puo'
essere  anche  effettuato  a  mezzo  di  ordini  di accreditamento da
emettersi  a  favore dell'Alto Commissario per la Sardegna. Per detti
ordini  non  si  applicano  i limiti di somma stabiliti dalle vigenti
disposizioni".