UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
Visti il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, ed il R.
decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, relativi all'istituzione di un
Alto Commissariato per la Sardegna;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944,
n. 417;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273;
Sentita la Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro Segretario di Stato, del Ministro per l'interno e del
Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e
giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per i lavori
pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, e per
l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Tra il primo e il secondo comma dell'art. 36 del decreto
legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, relativo al
finanziamento delle imprese minerarie sarde, sono inserite le
seguenti disposizioni:
"E' altresi' autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per il
finanziamento a favore della Societa' Mineraria Carbonifera Sarda, di
spese incontrate allo stesso titolo anche dopo la fine dello stato di
guerra, per far fronte alle perdite subite in confronto ai costi di
produzione".
Il secondo e il terzo comma del citato articolo sono modificati
come segue:
"La restituzione dei finanziamenti di cui al primo e secondo comma
da parte delle imprese minerarie sostenute, sara' regolata con
apposite convenzioni da stipularsi dal Ministro per l'industria e
commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito l'Alto
Commissario per la Sardegna".
"I finanziamenti provvisori effettuati in attesa della erogazione
delle anticipazioni di cui al primo e al secondo comma da parte di
istituti o aziende di credito saranno, alla scadenza, rimborsati agli
istituti o aziende stesse a carico della predetta assegnazione di
trecento milioni e rispettivamente di centocinquanta milioni di
lire".
In fine al medesimo art. 36 e' aggiunto il seguente comma:
"Il pagamento delle anticipazioni di cui al presente articolo puo'
essere anche effettuato a mezzo di ordini di accreditamento da
emettersi a favore dell'Alto Commissario per la Sardegna. Per detti
ordini non si applicano i limiti di somma stabiliti dalle vigenti
disposizioni".