UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151, concernente la facolta' del Governo di emanare norme
giuridiche;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio
1945, n. 58, recante norme sull'emanazione, promulgazione e
pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di
concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Il fondo accantonato presso la Societa' approvvigionamento bietole
e vendita zucchero, costituito dalla quota di L. 300 al quintale sul
prezzo di vendita dello zucchero di produzione anteriore al
1° novembre 1944 e' destinato al pagamento di un indennizzo a favore
degli agricoltori delle provincie dell'Italia settentrionale che non
hanno potuto, per cause di forza, maggiore, consegnare agli
zuccherifici ed alle distillerie per la lavorazione, le bietole da
essi obbligatoriamente coltivate nella campagna 1944, secondo i piani
provinciali delle colture.