UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151,   concernente  la  facolta'  del  Governo  di  emanare  norme
giuridiche;
  Visto  l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio
1945,   n. 58,   recante   norme   sull'emanazione,  promulgazione  e
pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura e le foreste, di
concerto con il Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Il  fondo accantonato presso la Societa' approvvigionamento bietole
e  vendita zucchero, costituito dalla quota di L. 300 al quintale sul
prezzo   di   vendita  dello  zucchero  di  produzione  anteriore  al
1° novembre  1944 e' destinato al pagamento di un indennizzo a favore
degli  agricoltori delle provincie dell'Italia settentrionale che non
hanno   potuto,   per  cause  di  forza,  maggiore,  consegnare  agli
zuccherifici  ed  alle  distillerie per la lavorazione, le bietole da
essi obbligatoriamente coltivate nella campagna 1944, secondo i piani
provinciali delle colture.